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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37854/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducono, con plurime censure: a) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di riapertura dell'istruttoria in appello e per la mancata assunzione in contraddittorio delle spontanee dichiarazioni rese da Arcangelo Abbinante (contestando la valutazione che le dichiarazioni non costituivano "prova nuova"); b) vizio di motivazione e mancato rispetto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Giuseppe Ambra e Pasquale Riccio), denunciandone inattendibilità soggettiva e oggettiva, concertazione delle versioni, carenza di riscontri esterni individualizzanti e possibile circolarità delle fonti; c) contestazione della qualificazione della responsabilità rispetto alla morte di Russo per possibile intervenuta causa sopravvenuta; d) doglianze sulla configurazione della premeditazione e sulla mancata riconoscimento delle attenuanti generiche e della rilevanza di minima partecipazione concorsuale; e) richieste di acquisizione di specifiche prove richieste in appello (accertamenti telefonici, identificazione della "Ford Fiesta", acquisizione di articoli di stampa, ecc.) e censura del rigetto di tali richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'assise d'appello di non riaprire l'istruttoria, osservando che le spontanee dichiarazioni dell'imputato non costituiscono di per sé "prova nuova" idonea a imporre la rinnovazione. Ha altresì confermato che il giudice di merito ha correttamente valutato la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori Ambra e Riccio, motivando adeguatamente sull'analisi soggettiva dei dichiarante, sulla coerenza, precisione e convergenza dei narrati e sull'esistenza di riscontri (anche reciprocamente integrativi e talora di natura confessoria). Ha ritenuto provato il nesso eziologico tra le condotte contestate e la morte di Russo. Ha escluso vizi motivazionali tali da annullare la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibili o preclusi alcuni profili (es. questioni non adeguatamente sollevate in appello). In definitiva, sono stati confermati i riconoscimenti di colpevolezza e le pene inflitte in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La riapertura dell'istruttoria in appello è eccezionale e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la decisione sulla mancata rinnovazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-motivazionali.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    I giudici devono verificare l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori sulla base di criteri soggettivi e oggettivi e richiedere riscontri esterni individualizzanti; la sentenza ha applicato tali criteri valutando credibilità, coerenza e riscontri.

  • art. 41, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda la causalità dell'evento; la Corte ha ritenuto che eventuali cause intervenute (es. condotte mediche) non escludessero il nesso causale tra lesioni inferte e decesso di Russo.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti richiamando elementi ostativi pertinenti (gravità, modalità, personalità criminale).

Massime di principio

  • Le spontanee dichiarazioni rese da un imputato durante il processo non sono automaticamente "prova nuova" e, quindi, non impongono di regola la riapertura dell'istruttoria in appello; la valutazione resta discrezionale e impugnabile solo per vizio logico-motivazionale.
  • La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiede un esame tripartito: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca della narrazione (precisione, coerenza, costanza) e riscontri esterni individualizzanti; riscontri convergenti possono essere anche altre dichiarazioni autonomamente acquisite se dimostrata l'autonomia genetica.
  • La circolarità dell'informazione (quando più dichiarazioni derivano dalla stessa fonte) va esaminata: se la fonte è l'imputato la dichiarazione del collaboratore può avere efficacia confessoria purché sia valutata la spontaneità e sincerità della confidenza ricevuta.
  • La decisione di non ammettere ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa in appello è lecita se il giudice motiva che le indagini richieste sarebbero esplorative, incerte o non decisive rispetto allo stato degli atti.
  • Le questioni non sollevate tempestivamente o senza specificità in sede di appello possono essere precluse in Cassazione; pertanto è essenziale articolare e specificare i motivi già nel gravame per conservarne la trattazione nelle fasi successive.
  • Sulla responsabilità per decesso sopravvenuto, l'esistenza di cure mediche o eventi ulteriori non esclude automaticamente il nesso causale: occorre prova convincente che l'intervento o la condotta successiva sia stata di per sé causa esclusiva dell'esito mortale.

Testo integrale

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