Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare contro gli esiti della procedura comparativa per l'assegnazione di un bene demaniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Liguria contestando gli esiti della procedura comparativa per l'affidamento della concessione demaniale, nella quale si era classificata al terzo posto. Dalla motivazione emerge che i motivi riguardavano, in particolare, l'incidenza della sopravvenuta disciplina normativa sull'indennizzo e la possibilità per il concessionario uscente di aggiornare la documentazione progettuale ed economico-finanziaria. L'appellante contestava inoltre il rilievo attribuito dal Comune a un chiarimento reso in risposta a un quesito, sostenendo implicitamente che tale riscontro avesse modificato o limitato le regole della procedura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che la procedura non apparisse viziata per le ragioni già indicate correttamente dal TAR: la sopravvenuta normativa aveva modificato soltanto le regole sull'indennizzo, senza incidere sulle altre disposizioni della lex specialis; il Comune aveva previamente pubblicato i criteri e aveva consentito anche al gestore uscente, in condizioni di parità con gli altri operatori, di aggiornare entro il 31 luglio 2025 il progetto di fattibilità, il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e il cronoprogramma; il chiarimento fornito dal Comune non sembrava aver inciso su tale facoltà, anche perché i chiarimenti non possono avere portata novativa e, se contrastanti con la lex specialis, prevalgono le regole della lex specialis. Quanto al periculum, l'appellante non aveva dedotto pregiudizi irreversibili derivanti dagli atti impugnati; l'impossibilità di utilizzare il bene era conseguenza inevitabile della scadenza della concessione. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse del Comune a consentire il subingresso dell'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura, in vista dell'imminente stagione balneare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l'appello è stato esaminato limitatamente ai presupposti della tutela cautelare.

  • l. n. 166/2024, di conversione del d.l. n. 131/2004

    Secondo il Collegio, la sopravvenienza normativa ha modificato soltanto le regole relative all'indennizzo, senza modificare le ulteriori previsioni della lex specialis.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'appello può essere respinto quando, alla sommaria delibazione, i motivi non presentano fumus boni iuris e gli atti impugnati non risultano prima facie affetti dai vizi dedotti.
  • In una procedura comparativa per l'affidamento di una concessione demaniale, il gestore uscente deve poter aggiornare la documentazione richiesta entro il termine previsto dalla lex specialis, in condizioni di parità con gli altri operatori, quando tale facoltà sia stata prevista o consentita dalla disciplina di gara.
  • I chiarimenti resi dalla stazione appaltante o dall'amministrazione non possono avere portata novativa rispetto alla lex specialis; in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni della lex specialis.
  • La mera perdita della possibilità di utilizzare un bene demaniale conseguente alla scadenza della concessione non integra, di per sé, un pregiudizio irreversibile idoneo a fondare il periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla continuità dell'utilizzazione del bene demaniale mediante il subingresso dell'aggiudicatario può prevalere sull'interesse del gestore uscente alla sospensione degli esiti della procedura, soprattutto in prossimità dell'avvio della stagione balneare.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.