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Sentenza

Sentenza n. 4137/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - della determinazione prot. n.1819 dell’1.8.2025, comunicata in data 4.8.2025, con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha disposto l’aggiudicazione in favore della società G.L.M. Ristorazione s.r.l. della gara indetta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a prevalente regime alimentare biologico ed a ridotto impatto ambientale, ai sensi degli artt. 57 e 130 del D.Lgs. 36/2023; - degli atti, nessuno escluso, relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario, in particolare del verbale n. 6 del 25.07.2025, con cui il R.U.P. ha accertato la congruità dell’offerta e ha confermato la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice in favore del controinteressato; - della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 3 del 19.6.2025; - di tutte le operazioni di gara e segnatamente di tutti i verbali della commissione giudicatrice; - ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, anche se allo stato non conosciuti; con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto dalla Stazione appaltante con il concorrente illegittimo aggiudicatario per l’affidamento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio e del conseguente diritto della ricorrente all'aggiudicazione al subentro nell'esecuzione del contratto stipulato ex art. 122 c.p.a. o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto stipulato; e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente aggiudicazione dell’appalto a favore della società odierna ricorrente S.L.E.M. S.r.l. con pronuncia da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito anche mediante aggiudicazione dell’appalto e subentro nel servizio, e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente. nella misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202601173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio triennale di refezione scolastica alla società controinteressata, nonché gli atti della verifica di anomalia e gli atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo violazione degli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, inattendibilità e insostenibilità dell'offerta, nonché violazione dei principi di par condicio, imparzialità e buon andamento. La censura riguardava la verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, la quale aveva offerto un prezzo di 4,44 euro per pasto e la fornitura gratuita di 105 pasti giornalieri. Secondo la ricorrente, i pasti gratuiti avrebbero dovuto essere sottratti dai 787.500 pasti stimati dalla lex specialis ai fini del calcolo dei ricavi, con conseguente riduzione dei pasti remunerati a 740.250 e risultato economico negativo dell'offerta. Sono state inoltre proposte domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento in forma specifica, con riserva del risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria, compensando integralmente le spese. Ha ritenuto erronea l'interpretazione della lex specialis sostenuta dalla ricorrente: i pasti gratuiti costituiscono una miglioria dell'offerta tecnica, assunta volontariamente a carico dell'offerente, e non una componente dei pasti complessivi posti a base del calcolo del corrispettivo. Pertanto non devono essere sottratti dal quantitativo stimato di 787.500 pasti remunerabili; incidono esclusivamente sui costi dell'impresa, senza generare un corrispettivo aggiuntivo. Il numero dei pasti indicato nella gara ha inoltre natura meramente previsionale, poiché il pagamento riguarda soltanto i pasti effettivamente somministrati e può variare in base alle presenze. È stata quindi ritenuta coerente la giustificazione dell'aggiudicataria, che imputava ai pasti gratuiti i soli costi variabili direttamente correlati alla produzione, senza duplicare i costi fissi assorbiti dall'organizzazione complessiva del servizio. Quanto alla verifica di anomalia, il giudice ha ribadito che essa costituisce espressione di discrezionalità tecnica e deve essere globale e sintetica, mirando all'attendibilità complessiva dell'offerta e non alla verifica atomistica di ogni singola voce. Le doglianze prospettavano una diversa ricostruzione economica, fondata su un presupposto errato, e non dimostravano manifesta irragionevolezza o inattendibilità complessiva dell'offerta. Conseguentemente sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto, subentro e reintegrazione in forma specifica.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della gara per l'affidamento del servizio con previsione di criteri ambientali e alimentari.

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l'aggiudicazione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta; il giudizio della stazione appaltante è stato ritenuto globale, attendibile e non affetto da manifesta irragionevolezza.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato per il rito applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande respinte in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 120 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede la fornitura gratuita di prestazioni come elemento migliorativo dell'offerta tecnica, tali prestazioni non riducono il quantitativo stimato posto a base del calcolo del corrispettivo, salvo che la disciplina di gara disponga diversamente; esse costituiscono un onere aggiuntivo assunto dall'offerente e incidono sui costi, non sui ricavi remunerati.
  • Il quantitativo di prestazioni indicato nella lex specialis per determinare la base d'asta conserva natura previsionale quando il contratto prevede il pagamento delle sole prestazioni effettivamente rese; non è quindi legittimo fondare la verifica di sostenibilità dell'offerta su una rigida equivalenza tra quantità stimate e quantità effettivamente remunerate.
  • La verifica di anomalia dell'offerta deve essere globale e sintetica e deve accertare l'affidabilità complessiva della proposta; non è necessario che ogni singola voce di costo presenti autonomamente margini positivi o sia valutata in modo atomistico.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione economica a quella della stazione appaltante nella verifica di anomalia, quando quest'ultima abbia acquisito e valutato le giustificazioni dell'offerente e il giudizio non risulti affetto da manifesta irragionevolezza, travisamento o errore evidente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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