Regolamento (UE) 2016/2288
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il piperonil butossido come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 18, subordinando l’uso a specifiche condizioni tecniche e di gestione del rischio contenute nell’allegato. L’approvazione deriva dalla valutazione effettuata nell’ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento sui biocidi. Il testo fissa inoltre la data di approvazione, la scadenza dell’approvazione e un obbligo di etichettatura per gli articoli trattati contenenti la sostanza.
Approvazione del piperonil butossido come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, cioè agli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti piperonil butossido. Incide sia sulla fase di approvazione del principio attivo a livello unionale, sia sulle successive autorizzazioni dei biocidi e sull’immissione sul mercato degli articoli trattati o contenenti tale sostanza. Sono previste condizioni specifiche di valutazione dei rischi e obblighi di etichettatura; il testo non disciplina altri tipi di prodotto.
Approvazione del piperonil butossido nei biocidi del tipo di prodotto 18
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288 della Commissione approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato all’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 18, nell’ambito della procedura di esame dei principi attivi prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. L’adozione si fonda sulla valutazione tecnica svolta dall’autorità competente greca e sul parere del comitato sui biocidi dell’ECHA, che hanno concluso per la conformità del principio attivo ai criteri di approvazione, purché siano rispettate specifiche condizioni di uso.
Ambito di applicazione e contesto normativo
Il regolamento riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il testo si inserisce nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti di cui al regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Non introduce una disciplina generale dei biocidi, ma approva un singolo principio attivo e ne condiziona l’utilizzo autorizzativo successivo.
Esito della valutazione e ragioni dell’approvazione
Dopo la presentazione della relazione di valutazione da parte della Grecia il 29 maggio 2015 e il parere dell’ECHA del 16 giugno 2016, la Commissione ha ritenuto che i biocidi di tipo 18 contenenti piperonil butossido possano essere considerati conformi all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è quindi concessa, ma subordinata al rispetto delle specifiche e condizioni riportate nell’allegato. Tra le considerazioni rilevanti figura anche il fatto che la sostanza soddisfa i criteri per essere considerata molto persistente (vP) ai sensi dell’allegato XIII del regolamento REACH, con conseguente esigenza di adeguata etichettatura degli articoli trattati.
Specifiche del principio attivo e durata dell’approvazione
L’allegato identifica il principio attivo come piperonil butossido, con denominazione IUPAC 5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxole, numero CE 200-076-7 e numero CAS 51-03-6. Il grado minimo di purezza valutato è pari al 94 % p/p. La data di approvazione è fissata al 1º luglio 2018 e la scadenza al 30 giugno 2028.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi
Nell’autorizzazione dei biocidi contenenti piperonil butossido l’autorità competente deve prestare particolare attenzione agli usi che siano oggetto della domanda ma non siano stati considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello unionale. Per i prodotti esaminati, devono essere valutati specificamente i rischi per:
- le acque di superficie e i sedimenti, per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione in ambienti chiusi;
- le acque di superficie, i sedimenti e il suolo, per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione all’esterno.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui o modificare quelli esistenti. A tal fine richiamano i regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Etichettatura degli articoli trattati
Il regolamento impone una condizione specifica per l’immissione sul mercato degli articoli contenenti o trattati con piperonil butossido: il responsabile dell’immissione deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni richieste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La previsione si collega alla natura molto persistente della sostanza e alla necessità di informare correttamente gli utilizzatori e gli acquirenti.
Entrata in vigore e valore vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il piperonil butossido come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, ma solo alle condizioni e con le specifiche indicate nell’allegato.
Specifiche tecniche e durata dell’approvazione
L’allegato indica il nome comune e la denominazione IUPAC del principio attivo, i numeri di identificazione CE 200-076-7 e CAS 51-03-6, il grado minimo di purezza del 94 % p/p, la data di approvazione al 1º luglio 2018 e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2028.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi
Nella valutazione dei prodotti occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi ad eventuali usi richiesti ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello unionale. Per i prodotti esaminati, vanno considerati in modo specifico i rischi per le acque superficiali e i sedimenti nei prodotti usati per nebulizzazione in ambienti chiusi, e per acque superficiali, sedimenti e suolo nei prodotti usati per nebulizzazione all’esterno.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando inoltre le misure di attenuazione del rischio necessarie per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Etichettatura degli articoli trattati
L’immissione sul mercato degli articoli trattati contenenti o trattati con piperonil butossido è subordinata all’obbligo per l’operatore responsabile di assicurare che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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