Regolamento (UE) 2016/2290
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l'acido peracetico come principio attivo esistente per specifiche categorie di biocidi, ossia i tipi di prodotto 11 e 12. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni e delle specifiche riportate nell'allegato, che fissano anche data di approvazione e scadenza. Il testo chiarisce inoltre che le autorizzazioni di biocidi contenenti questa sostanza non devono pregiudicare l'applicazione del regolamento sui precursori di esplosivi, tenuto conto della presenza di perossido di idrogeno nella composizione.
Approvazione dell'acido peracetico come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12, con specifiche condizioni e scadenza dell'approvazione.
Ambito di applicazione
Si applica all'acido peracetico quale principio attivo destinato all'impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale) e 12 (preservanti contro la formazione di sostanze viscide/slimicidi), nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Le condizioni riguardano in particolare l'autorizzazione dei biocidi contenenti tale sostanza negli Stati membri dell'UE, con applicazione diretta e obbligatoria dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Restano impregiudicate le norme sui precursori di esplosivi di cui al regolamento (UE) n. 98/2013.
Approvazione dell'acido peracetico per i biocidi di tipo 11 e 12
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290 approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e prende atto delle valutazioni tecniche svolte nell'ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione. L'acido peracetico è stato esaminato per il tipo di prodotto 11, relativo ai preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, e per il tipo di prodotto 12, relativo ai preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi). La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni il 3 luglio 2015; l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tramite il comitato sui biocidi, ha formulato i pareri il 14 giugno 2016.
Presupposti dell'approvazione
Dalle valutazioni emerge che i biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12 contenenti acido peracetico possono soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d'uso. La Commissione decide quindi di approvare la sostanza, ma subordinando l'autorizzazione al rispetto delle condizioni riportate nell'allegato.
Specifiche del principio attivo
L'allegato identifica il principio attivo come acido peracetico, denominazione IUPAC "Peroxyethanoic acid", con numero CE 201-186-8 e numero CAS 79-21-0. La specifica tecnica si fonda sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico utilizzate per produrre la sostanza, che è presentata come soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno. La nota all'allegato precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo valutato ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, ma il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza diversa se ne è provata l'equivalenza tecnica.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni dei biocidi
Per entrambi i tipi di prodotto, le autorità competenti, nel valutare le domande di autorizzazione, devono prestare particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a eventuali usi oggetto della domanda ma non considerati nella valutazione dei rischi del principio attivo a livello di Unione;
- al fatto che, a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni devono lasciare impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013 sui precursori di esplosivi.
Per il tipo di prodotto 11, la valutazione deve inoltre considerare in modo specifico:
- gli utilizzatori industriali e professionali;
- le acque marine per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a passaggio unico;
- il suolo e le acque di superficie per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni.
Per il tipo di prodotto 12, l'attenzione particolare è richiesta soprattutto per gli utilizzatori industriali e professionali.
Decorrenza dell'approvazione
L'allegato fissa la data di approvazione al 1º luglio 2018 e la scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2028 per entrambi i tipi di prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'acido peracetico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, fatte salve le specifiche e le condizioni dell'allegato.
Specifiche del principio attivo e profilo chimico
L'allegato identifica il principio attivo come acido peracetico (denominazione IUPAC: peroxyethanoic acid), con numero CE 201-186-8 e numero CAS 79-21-0. La specifica si basa sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico; il principio attivo è indicato come soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno.
Periodo di validità dell'approvazione
Per il tipo di prodotto 11 e per il tipo di prodotto 12 la data di approvazione è fissata al 1º luglio 2018 e la scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2028.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi
Per entrambi i tipi di prodotto, nel valutare il prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a usi non presi in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo a livello di Unione. Inoltre, a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni dei biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013 sui precursori di esplosivi.
Prescrizioni specifiche per il tipo di prodotto 11
Per i prodotti del tipo 11, la valutazione deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali, alle acque marine per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a passaggio unico e al suolo e alle acque di superficie per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni.
Prescrizioni specifiche per il tipo di prodotto 12
Per i prodotti del tipo 12, la valutazione deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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