Regolamento (UE) 2016/2292
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il valore della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili nell’Unione, parametro richiesto dal regolamento roaming per determinare il limite del sovrapprezzo applicabile alla ricezione di chiamate in roaming regolamentate. Il nuovo valore è fissato in 0,0108 EUR al minuto, sulla base dei dati raccolti al 1° luglio 2016. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Fissa a livello UE la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili da utilizzare ai fini del regime roaming e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352.
Ambito di applicazione
Si applica nell’intera Unione europea agli effetti del regolamento (UE) n. 531/2012 sul roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, con specifico riguardo al calcolo del sovrapprezzo massimo per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate. Rileva per i fornitori di servizi di comunicazioni mobili e, indirettamente, per gli utenti finali roaming, in quanto determina il tetto tariffario utilizzabile per il regime dei sovrapprezzi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non contiene esclusioni territoriali o soggettive ulteriori.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292: media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione
Il regolamento aggiorna il parametro tecnico-tariffario utilizzato nel quadro del regolamento (UE) n. 531/2012 sul roaming, con particolare riguardo al limite del sovrapprezzo applicabile alla ricezione di chiamate in roaming regolamentate. La Commissione interviene annualmente su tale valore sulla base dei dati forniti dalle autorità nazionali di regolamentazione e dall’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.
Contesto normativo e finalità
I considerando ricordano che il regime del roaming prevede, da un lato, l’eliminazione del sovrapprezzo per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate entro i limiti della politica di utilizzo corretto a decorrere dal 15 giugno 2017, se l’atto legislativo sul mercato all’ingrosso del roaming diventa applicabile entro tale data, e, dall’altro, la possibilità di applicare un sovrapprezzo durante il periodo transitorio dal 30 aprile 2016 fino all’applicabilità di tale atto. Dopo il periodo transitorio, il sovrapprezzo eventualmente applicabile è comunque soggetto a un tetto massimo pari alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione.
Base giuridica e metodo di calcolo
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 6 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012. Ai fini del calcolo, vengono utilizzati i dati aggiornati raccolti dall’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche presso le autorità nazionali di regolamentazione, relativi al livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili e al numero totale di abbonati in ciascuno Stato membro.
Il metodo descritto nei considerando consiste nel:
- moltiplicare, per ciascuno Stato membro, la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili per il numero totale di abbonati;
- sommare i risultati ottenuti per tutti gli Stati membri;
- dividere il totale per il numero complessivo di abbonati nell’Unione.
Per i paesi non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre 2016 ricavata dalla banca dati della Banca centrale europea. Il valore è aggiornato sulla base dei dati del 1° luglio 2016.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione a 0,0108 EUR al minuto. Questo dato costituisce il riferimento giuridico per il limite del sovrapprezzo in materia di roaming regolamentato.
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352, che aveva stabilito il valore precedente.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Determinazione della media ponderata UE
L’articolo 1 fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione a 0,0108 EUR al minuto. Il valore serve come parametro tariffario di riferimento nel quadro del regolamento (UE) n. 531/2012 per il calcolo del sovrapprezzo massimo sulle chiamate in roaming ricevute.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352, che aveva fissato un valore precedente della stessa media ponderata.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e metodo di calcolo
Nei considerando si chiarisce che la Commissione agisce in base all’articolo 6 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012. Il calcolo avviene moltiplicando, per ciascuno Stato membro, la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili per il numero totale di abbonati, sommando i risultati e dividendo per il totale degli abbonati nell’Unione; per i paesi non aderenti all’euro si utilizza il tasso di cambio medio del secondo trimestre 2016 della banca dati BCE.
Contesto regolatorio del roaming
I considerando ricordano che il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede: assenza di sovrapprezzo per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate a decorrere dal 15 giugno 2017, se l’atto legislativo sul mercato all’ingrosso del roaming diventa applicabile entro tale data; possibilità di applicare un sovrapprezzo nel periodo transitorio dal 30 aprile 2016 fino all’applicabilità di tale atto; e, successivamente, un sovrapprezzo limitato dalla media ponderata fissata dal presente regolamento.
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