Regolamento (UE) 2017/669
Regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2017/669 rettifica errori presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35, che integra la direttiva Solvibilità II. Le correzioni riguardano un errore sulla classe di merito di credito media ponderata per un'esposizione single-name e, nella sola versione francese, un errore nell'allegato relativo all'area di attività "Assicurazione malattia". Il testo evidenzia che la rettifica è necessaria per assicurare un'applicazione uniforme delle norme in tutta l'Unione. Il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di solvibilità II, limitatamente a specifici errori testuali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35. La rettifica riguarda l'articolo 182, paragrafo 4, per le undici lingue indicate, e, per la sola versione francese, anche l'allegato I, sezione D, punto 29, relativo all'area di attività "Assicurazione malattia". Non introduce obblighi sostanziali nuovi per le imprese di assicurazione e riassicurazione, ma corregge errori di redazione nelle versioni linguistiche interessate. Si applica in tutta l'Unione ed è rilevante ai fini del SEE.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di solvibilità II
Il regolamento delegato (UE) 2017/669 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/35, che integra la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), con una rettifica meramente testuale di alcune versioni linguistiche. La Commissione precisa che l'intervento si rende necessario per correggere errori presenti in specifiche lingue e per garantire un'applicazione uniforme delle regole assicurative e riassicurative nell'Unione.
Ambito della rettifica
La correzione riguarda le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35. Per tali versioni, l'errore concerne l'articolo 182, paragrafo 4, con riferimento alla classe di merito di credito media ponderata relativa a un'esposizione single-name.
Per la sola versione francese è prevista anche un'ulteriore rettifica all'allegato I, sezione D, punto 29, relativa all'area di attività "Assicurazione malattia". Il regolamento chiarisce espressamente che le altre versioni linguistiche non sono interessate da questa seconda correzione.
Contesto normativo
Il regolamento è adottato sulla base della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera c). Si colloca quindi nell'ambito della disciplina prudenziale europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.
I considerando sottolineano che la rettifica serve a rimuovere incongruenze linguistiche e a preservare la parità di condizioni per tutte le imprese operanti nel settore assicurativo e riassicurativo nell'Unione.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per gli operatori, il contenuto non introduce nuovi requisiti sostanziali di vigilanza o di solvibilità, ma impone di fare riferimento alle versioni linguistiche corrette del regolamento delegato (UE) 2015/35 nei casi in cui esse siano rilevanti per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni interessate.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Corregge l'articolo 182, paragrafo 4, delle versioni bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35, relativo a un errore sulla classe di merito di credito media ponderata riferita a un'esposizione single-name. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
Rettifica specifica della versione francese
Introduce inoltre una correzione nell'allegato I, sezione D, punto 29, della sola versione francese, in relazione all'area di attività "Assicurazione malattia". Anche in questo caso, le altre versioni linguistiche non sono interessate.
Finalità di uniformità applicativa
La rettifica è adottata per garantire parità di condizioni in tutta l'Unione per le imprese di assicurazione e riassicurazione nell'applicazione delle norme pertinenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2287
- Regolamento · 16 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2288
- Regolamento · 16 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2289
- Regolamento · 16 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2290
- Regolamento · 16 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2291
- Regolamento · 16 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2292
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →