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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2289

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato all'impiego nei biocidi del tipo di prodotto 18, sulla base della valutazione effettuata nell'ambito della disciplina UE sui biocidi. L'approvazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni riportate nell'allegato, soprattutto in relazione alla tutela dell'ambiente e alla gestione di eventuali residui in alimenti e mangimi. Il provvedimento fissa inoltre la data di approvazione e la scadenza dell'approvazione, oltre a chiarire il grado minimo di purezza valutato.

Approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18 disciplinati dal regolamento (UE) n. 528/2012, con riferimento all'approvazione dell'epsilon-momfluorotrina come principio attivo nell'Unione. Riguarda gli operatori che presentano domande di autorizzazione e, in fase di autorizzazione dei prodotti, le autorità competenti chiamate a verificare le specifiche e le condizioni fissate nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Restano rilevanti le condizioni specifiche indicate nell'allegato, incluse quelle connesse a eventuali residui in alimenti e mangimi.

Approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 18

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289 della Commissione approva l'epsilon-momfluorotrina quale principio attivo utilizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 18. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e si fonda sulla valutazione tecnica svolta nell'ambito della procedura avviata inizialmente ai sensi della direttiva 98/8/CE.

Contesto della valutazione e base giuridica

La domanda di approvazione era stata presentata dal Regno Unito il 29 maggio 2013. Successivamente, il 6 ottobre 2015, lo stesso Stato membro ha trasmesso la relazione di valutazione con le raccomandazioni previste dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, adottato il 16 giugno 2016 dal comitato sui biocidi, ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti epsilon-momfluorotrina possono soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d'uso.

Ambito materiale dell'approvazione

L'approvazione riguarda i biocidi del tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, come definiti nella classificazione dei biocidi. Il regolamento non disciplina in generale l'immissione sul mercato di tutti i biocidi, ma limita l'approvazione al solo principio attivo epsilon-momfluorotrina e al solo tipo di prodotto 18.

Condizioni e cautele per le autorizzazioni dei prodotti

L'allegato stabilisce che, nel valutare l'autorizzazione dei singoli biocidi, deve essere prestata particolare attenzione a diversi profili di rischio:

  • agli usi richiesti che non siano stati presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello unionale, con riguardo a esposizione, rischi ed efficacia;
  • alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti usati in ambienti chiusi come spray per ambienti e all'esterno come spray per superfici;
  • ai prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, per i quali va verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando inoltre misure di attenuazione del rischio per garantire il rispetto degli LMR applicabili.

Dati tecnici dell'allegato

L'allegato riporta la denominazione chimica del principio attivo, i numeri di identificazione e il grado minimo di purezza valutato. In particolare, per tutti gli isomeri è indicata una purezza minima del 93 % p/p, mentre per l'isomero RTZ la purezza minima è dell'82,5 % p/p. La data di approvazione è fissata al 1o luglio 2017 e la scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2027.

Entrata in vigore ed effetti negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'articolo 1 approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, con efficacia subordinata alle specifiche e condizioni contenute nell'allegato.

Origine della procedura e base valutativa

La domanda di approvazione è stata presentata il 29 maggio 2013 dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. La relazione di valutazione con raccomandazioni è stata trasmessa il 6 ottobre 2015 ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, e il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato adottato il 16 giugno 2016 dal comitato sui biocidi.

Condizioni di approvazione e cautele in autorizzazione

Nell'esame delle autorizzazioni di biocidi devono essere considerate le esposizioni, i rischi e l'efficacia relativi a eventuali usi richiesti ma non valutati a livello unionale. Per gli usi esaminati, va posta particolare attenzione a acque di superficie, sedimenti e suolo per i prodotti usati in ambienti chiusi come spray per ambienti e all'esterno come spray per superfici. Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare se fissare o modificare livelli massimi di residui in base ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005 e adottare misure di attenuazione del rischio.

Dati tecnici dell'approvazione

L'allegato indica la denominazione comune epsilon-momfluorotrina, le denominazioni IUPAC per tutti gli isomeri e per l'isomero RTZ, i numeri CAS, il grado minimo di purezza valutato (93 % p/p per tutti gli isomeri e 82,5 % p/p per gli isomeri RTZ), la data di approvazione 1o luglio 2017 e la scadenza dell'approvazione 30 giugno 2027, per il tipo di prodotto 18.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzamangimi e residui alimentari

Testo integrale

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