Regolamento (UE) 2016/2287
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2287 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 431/2008 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate e il regolamento (UE) n. 593/2013 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua due contingenti tariffari dell'Unione relativi alle importazioni di carni bovine e di carne di bufalo, in esecuzione degli impegni derivanti dall'adesione della Croazia e del conseguente accordo con l'Uruguay approvato dal Consiglio. Aumenta il contingente per le carni bovine congelate e quello per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, oltre a ritoccare il quantitativo per la carne di bufalo congelata. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2017, con una clausola transitoria per il periodo contingentale 2016-2017 del contingente delle carni bovine congelate.
Modifica dei contingenti tariffari di importazione per carni bovine congelate e per carni bovine di alta qualità e carne di bufalo congelata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di carni bovine congelate e di prodotti bovini classificati nei codici NC indicati dal regolamento (CE) n. 431/2008, nonché alle carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate e alla carne di bufalo congelata disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013. Riguarda gli operatori che accedono ai contingenti tariffari di importazione e le autorità che ne gestiscono l'applicazione. Le modifiche decorrono dal 1o gennaio 2017; per il contingente delle carni bovine congelate è prevista una disciplina specifica per il periodo contingentale 2016-2017, in cui resta applicabile il quantitativo di 53 000 tonnellate.
Modifica dei contingenti tariffari per carni bovine e carne di bufalo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2287 interviene su due atti della Commissione che disciplinano contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni bovine. L'intervento dà attuazione agli adeguamenti negoziati a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e dell'accordo concluso con la Repubblica orientale dell'Uruguay, richiamato nei considerando come parte degli obblighi derivanti dal GATT 1994 e dalle regole OMC.
Contesto e base giuridica
La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 431/2008 disciplina il contingente tariffario per carni bovine congelate e prodotti del codice NC 0206 29 91, mentre il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 regola i contingenti per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, nonché per la carne di bufalo congelata. La base giuridica dell'atto è l'articolo 187, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Modifica del regolamento (CE) n. 431/2008
Per il contingente relativo alle carni bovine congelate, il quantitativo originario di 53 000 tonnellate viene elevato a 54 875 tonnellate. Tuttavia, il regolamento introduce una clausola specifica per il periodo contingentale 2016-2017, durante il quale l'importo totale resta pari a 53 000 tonnellate. Secondo il considerando 6, il quantitativo supplementare deve infatti essere disponibile solo a partire dal periodo contingentale 2017-2018, così da garantire una gestione corretta del contingente.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013
Il regolamento modifica anche il contingente relativo alle carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, fissandolo a 66 826 tonnellate per i prodotti classificati ai codici NC 0201 e 0202, nonché ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Inoltre, per la carne di bufalo congelata, il quantitativo di 6 300 tonnellate è sostituito da 6 376 tonnellate.
Decorrenza ed efficacia
L'atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2017. È espressamente ribadito che si tratta di un regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative
Per gli operatori del commercio agroalimentare, il regolamento comporta un ampliamento delle quantità importabili in regime tariffario agevolato nei contingenti interessati, con effetti sulla pianificazione delle importazioni e sulla partecipazione alle procedure di gestione dei contingenti. Per il periodo di transizione 2016-2017, tuttavia, il contingente delle carni bovine congelate resta ancorato al quantitativo precedente di 53 000 tonnellate.
Disposizioni principali
Aumento del contingente per carni bovine congelate
L'articolo 1 modifica l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008, sostituendo il quantitativo di 53 000 tonnellate con 54 875 tonnellate. È inoltre inserita una previsione transitoria secondo cui, per il periodo contingentale 2016-2017, l'importo totale resta pari a 53 000 tonnellate.
Adeguamento del contingente per carni bovine di alta qualità e per carne di bufalo
L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013. Per le carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate e per i prodotti ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, il quantitativo è fissato a 66 826 tonnellate. Inoltre, all'articolo 2, lettera c), primo comma, il quantitativo di 6 300 tonnellate è sostituito da 6 376 tonnellate, con riferimento alla carne di bufalo congelata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Base giuridica e finalità dell'intervento
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 187, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche sono motivate dall'aumento dei contingenti concordato con la Repubblica orientale dell'Uruguay nell'ambito dell'adeguamento compensativo connesso all'adesione della Croazia all'Unione europea e agli obblighi OMC.
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