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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37747/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un rapporto bancario nei confronti di un soggetto obbligato principale e della fideiubente. Dopo l'opposizione e la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, il Tribunale aveva inizialmente accolto in parte la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva poi riformato la decisione, rigettando opposizione e riconvenzionale e imponendo la restituzione di quanto riscosso. Successivamente la banca, appreso che la fideiubente aveva compiuto donazioni, aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro la donante e i donatari. Nel giudizio revocatorio i convenuti avevano chiesto la sospensione in attesa della definizione del ricorso per cassazione pendente sulla sentenza d'appello relativa all'accertamento del credito. Il Tribunale aveva sospeso il processo ritenendo necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la definizione del giudizio sulla sussistenza del credito bancario. La banca ha quindi proposto regolamento necessario di competenza denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che l'esistenza di una lite sul credito non integra pregiudizialità tecnica necessaria rispetto all'azione revocatoria, per la quale è sufficiente una ragione di credito anche non definitivamente accertata. I resistenti hanno chiesto il rigetto o la riqualificazione della sospensione come facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento: ha escluso che l'ordinanza del Tribunale potesse essere letta come sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. e ha ritenuto che il giudice di merito avesse effettivamente applicato l'art. 295 c.p.c. Tuttavia ha stabilito che tra il giudizio sull'esistenza del credito e l'azione revocatoria ordinaria non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da imporre la sospensione necessaria, perché ai fini dell'art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non ancora definitivamente accertata. Di conseguenza ha caducato l'ordinanza sospensiva e disposto la prosecuzione del processo, condannando in solido i resistenti alla rifusione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica tra le cause; non è configurabile quando l'esito della causa pretesamente pregiudicante non costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile per decidere la causa pregiudicata.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude che l'ordinanza impugnata sia stata adottata in base a questa norma, rilevando che il tribunale aveva invece inteso applicare l'art. 295 c.p.c.

  • art. 2901 c.c.

    Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche non accertata giudizialmente in modo definitivo.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è ritenuto lo strumento processuale utilizzabile per censurare il provvedimento di sospensione adottato dal tribunale.

  • art. 380 ter c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la decisione del regolamento.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria non richiede che il credito del creditore agente sia già definitivamente accertato: è sufficiente una ragione di credito esistente al momento dell'atto dispositivo.
  • La lite pendente sull'accertamento del credito non determina, di regola, sospensione necessaria del giudizio revocatorio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., perché non integra un antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione.
  • Quando si invoca la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., il giudice deve riferirsi a una decisione già pronunciata la cui autorità si assume potenzialmente rilevante nel processo; se la motivazione si fonda solo sulla necessità di accertare il credito, la sospensione va ricondotta all'art. 295 c.p.c. e va verificata secondo i suoi presupposti rigorosi.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione è censurabile quando il giudice abbia erroneamente ravvisato una pregiudizialità tecnica tra cause che in realtà non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniResponsabilità precontrattuale
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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