Cassazione Penale, Sentenza n. 11253/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento con due motivi: (1) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa o insufficiente motivazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art.129, comma 1, essendosi il Tribunale limitato a un rinvio agli atti; (2) insussistenza della recidiva applicata in sede di determinazione della pena, poiché il ricorrente ha un solo precedente per contravvenzione e quindi non avrebbe dovuto essere considerata recidiva ai fini aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto che, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il gravame contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura di sicurezza) e che i motivi proposti non rientrano in tali categorie: il primo motivo (insufficiente motivazione su art.129) è non impugnabile in cassazione; il secondo (contestazione della recidiva) attacca la sussistenza di elementi fattuali e non la qualificazione giuridica della circostanza, per cui è anch'esso inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la procedura del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata in base a questa norma
art. 129 cod. proc. pen.
Regola le condizioni per il proscioglimento in fatto; il ricorrente lamentava la mancata valutazione di tali condizioni da parte del giudice del patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto dalla legge n. 103/2017
Limita l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza); da ciò è derivata l'inammissibilità dei motivi prospettati dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata nel caso concreto con determinazione della sanzione in euro 3.000,00
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono ammesse solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; motivi diversi (es. vizi motivazionali riferiti alla responsabilità penale) saranno normalmente inammissibili
- La lamentela sull'omessa o insufficiente motivazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. non rientra tra i motivi censurabili in Cassazione dopo la novella del 2017 e quindi va proposta, se possibile, nelle fasi precedenti o deve essere strutturata in modo da rientrare nelle ipotesi tassative
- La contestazione della recidiva, quando si tratta di disputare la sussistenza degli elementi fattuali che la giustificano, è considerata un'attività di sindacato sulla valutazione dei fatti e non una questione di qualificazione giuridica: pertanto è inammissibile in cassazione se proposta contro una sentenza di patteggiamento. Essa può essere ammissibile solo se si censura l'applicazione di una tipologia di recidiva non contestata o l'applicazione di una recidiva mai dedotta (errore di qualificazione giuridica)
- Per evitare l'inammissibilità, chi impugna una sentenza di patteggiamento dovrà inquadrare le censure entro le categorie tassative dell'art. 448, comma 2-bis (es. dimostrare difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o che la qualificazione giuridica è errata per avere il carattere di censura ammissibile)
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza giuridica delle impugnazioni prima di proporle
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