Sentenza n. 132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n.1515/2025, resa tra le parti nel giudizio proposto dall’odierna appellata per l’annullamento del provvedimento interdittivo di informativa antimafia n. 189373 del 21.5.2024 e della revoca del titolo abilitativo all’esercizio di impresa di pompe funebri di cui al provvedimento n. 667 del 6/6/2024 del Servizio SUAP e Sviluppo economico del comune di -OMISSIS-, unitamente agli atti presupposti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 1515/2025, che aveva annullato un’informativa antimafia interdittiva e la conseguente revoca del titolo abilitativo all’esercizio di un’impresa di pompe funebri
Esito
Favorevole al resistente (impresa appellata)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione appellante ha contestato la sentenza di primo grado sotto tre profili: la ritenuta disarticolazione del clan mafioso, sostenendo che la persistente forza intimidatrice potesse essere veicolata anche dalla mera spendita del cognome o dal rapporto di parentela con il defunto capo clan; l’asserita insussistenza dei rapporti di parentela tra il legale rappresentante dell’impresa e componenti del clan; e la carenza motivazionale relativa alle concrete modalità attraverso cui il rischio di condizionamento criminale avrebbe potuto incidere sulle scelte e sugli indirizzi gestionali dell’impresa. L’Amministrazione ha inoltre richiamato più recenti approfondimenti investigativi e provvedimenti giudiziari. L’appellata e il Comune si sono costituiti per resistere all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 91 del d.lgs. 159/2011 presupponga l’attualità di una consorteria criminale organizzata, poiché solo in presenza di una rete ancora idonea a esercitare influenza può configurarsi un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa. Gli stessi atti giudiziari anteriori all’interdittiva richiamati dall’Amministrazione deponevano per lo scioglimento o la disarticolazione del clan, descrivendo al più una forza intimidatrice individuale collegata alla spendita del cognome, senza dimostrare l’esistenza di una rete organizzata capace di condizionare le scelte imprenditoriali, tanto meno quelle dell’impresa interessata. Il giudice ha escluso che indagini o provvedimenti successivi all’interdittiva potessero integrare ex post la motivazione di una misura limitativa della libertà d’impresa. Ha inoltre ribadito che il rapporto di parentela, considerato isolatamente, non giustifica l’interdittiva: occorrono elementi obiettivi indicativi di una vera regia familiare, quali convivenza, cointeressenze economiche, coinvolgimento nei medesimi fatti o l’inserimento in una realtà locale controllata dalla famiglia mafiosa. Infine, pur trattandosi di una misura preventiva fondata su una prognosi di pericolo e non sulla prova di concrete dinamiche di condizionamento, la valutazione prefettizia deve poggiare su elementi specificamente individuati, gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la regola del più probabile che non. Il mero richiamo alla residua forza intimidatrice di un cognome riferibile a una consorteria ormai sfaldata non è sufficiente a dimostrare l’attualità del rischio infiltrativo. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
"informazione antimafia"; "pericolo di infiltrazione mafiosa"
La misura interdittiva presuppone un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa e, quindi, l’esistenza di una consorteria criminale ancora idonea a esercitare influenza sull’impresa. La motivazione deve rappresentare in modo organico e coerente elementi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la regola del più probabile che non.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità della parte appellata.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva richiede una prognosi attuale e concreta di infiltrazione mafiosa; tale prognosi presuppone l’esistenza di una consorteria criminale, o comunque di una rete organizzata, ancora capace di esercitare influenza sull’impresa. La mera evocazione della forza intimidatrice individuale di un soggetto o della spendita di un cognome riferibile a un clan disarticolato non è sufficiente.
- La motivazione dell’interdittiva deve offrire una rappresentazione complessiva, organica e coerente degli elementi di permeabilità criminale, gravi, precisi e concordanti, dai quali, secondo la regola del più probabile che non, possa desumersi il rischio di potenziale asservimento dell’impresa alle iniziative della criminalità organizzata.
- Il rapporto di parentela con soggetti appartenenti o collegati alla criminalità organizzata non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per adottare un’interdittiva antimafia. Occorrono ulteriori circostanze obiettive indicative di una regia familiare o di un effettivo coinvolgimento, quali convivenza, cointeressenze economiche, partecipazione ai medesimi fatti o inserimento in un contesto locale sottoposto al controllo della famiglia mafiosa.
- La natura preventiva dell’interdittiva esonera l’Amministrazione dalla prova delle concrete modalità future di condizionamento, ma non dall’individuazione di elementi attuali e specifici idonei a fondare la prognosi di rischio. La motivazione non può essere integrata mediante indagini o provvedimenti giudiziari successivi all’adozione della misura.
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