Sentenza n. 11219/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle procedure speciali di reclutamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta non idoneità fisica derivante da tubercolosi latente, nonché atti connessi relativi alla scelta e assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proveniente dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario dei vigili del fuoco, aveva partecipato alla procedura per l’assunzione di 200 operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti. Dopo gli accertamenti sanitari era stato giudicato non idoneo per tubercolosi latente ed escluso dalla procedura. Ha impugnato il decreto di esclusione, il verbale della commissione medica, le disposizioni del d.m. n. 166/2019 e la clausola del bando che sottoponeva gli operatori agli accertamenti previsti dall’art. 1 del decreto, relativo al personale che espleta funzioni operative, anziché a quelli dell’art. 2, relativo ai ruoli tecnico-professionali. Ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 1 e la violazione dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 e degli artt. 1, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e difetto di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che la tubercolosi latente non costituisce una malattia in atto né diffusiva e che i requisiti previsti per il personale operativo erano inconferenti ed eccedenti rispetto alle mansioni impiegatizie degli operatori. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti successivi relativi all’avvio della scelta della sede e all’assegnazione dei candidati, deducendone l’illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Ha ritenuto illegittima l’estensione agli operatori dei requisiti fisici previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale operativo, richiamando precedenti della stessa Sezione secondo cui i requisiti di idoneità devono essere correlati alle mansioni concretamente svolte. Le mansioni degli operatori sono di natura ordinaria d’ufficio e non giustificano, in assenza di specifiche peculiarità funzionali, i più rigorosi requisiti di prestanza fisica propri del personale operativo. Anche applicando l’art. 2, comma 1, lettera b), del d.m. n. 166/2019, che richiede un profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, l’amministrazione avrebbe dovuto accertare concretamente la natura patologica e il rischio effettivo della condizione clinica, verificando se essa costituisse un apprezzabile fattore di rischio per il candidato o per le persone con cui sarebbe entrato in contatto. La mera positività all’antigene TB non consentiva un’esclusione automatica. L’amministrazione si era limitata a recepire tale dato senza svolgere adeguati approfondimenti diagnostici e senza motivare l’esistenza di un rischio concreto o di una prognosi sfavorevole rispetto all’impiego come operatore. La verificazione disposta dal TAR aveva invece accertato che la tubercolosi latente non era una malattia in atto né diffusiva, che il ricorrente apparteneva a una categoria a basso rischio di progressione e che non vi erano controindicazioni al suo impiego come operatore. Il giudice ha valorizzato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, escludendo limitazioni all’accesso al lavoro fondate su condizioni di salute prive di adeguata giustificazione. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese di verificazione, quantificate in 600 euro, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
La disposizione non poteva essere automaticamente applicata agli operatori, le cui mansioni sono tecnico-amministrative e impiegatizie, anziché operative.
art. 2, comma 1, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
idoneità fisica e psichica all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire
Per gli operatori occorre fare riferimento ai requisiti propri dei ruoli tecnico-professionali e verificare in concreto l’incidenza della condizione sanitaria sulle mansioni da svolgere.
art. 2, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti
La previsione richiede di accertare la natura patologica e l’effettiva infettività o diffusività della condizione, non consentendo un’esclusione automatica fondata sulla sola positività a un antigene.
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
Non autorizza l’assunzione degli operatori in deroga ai requisiti previsti dall’art. 2 del d.m. n. 166/2019.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Individua le mansioni d’ufficio proprie della qualifica di operatore, rilevanti per valutare la pertinenza e la proporzionalità dei requisiti sanitari.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice di disporre una verificazione tecnica per accertare la condizione sanitaria e la sua incidenza sull’idoneità allo svolgimento delle mansioni.
art. 3 Cost.
I principi di ragionevolezza e proporzionalità ostano a limitazioni dell’accesso al lavoro basate su condizioni di salute non adeguatamente giustificate.
art. 21 CDFUE
Concorre a imporre il rispetto del divieto di discriminazioni e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell’accesso al lavoro.
direttiva 2000/78/CE
È richiamata quale parametro del principio secondo cui le limitazioni all’accesso al lavoro per ragioni di salute devono essere strettamente necessarie e adeguatamente giustificate.
Massime di principio
- I requisiti psico-fisici per l’accesso a un impiego pubblico devono essere correlati alle mansioni concretamente attribuite alla qualifica; l’amministrazione non può estendere al personale tecnico-amministrativo requisiti più rigorosi previsti per il personale operativo in assenza di specifiche ragioni funzionali.
- Una previsione regolamentare che richieda l’assenza di malattie infettive e diffusive, anche silenti, non consente l’esclusione automatica del candidato sulla base della sola alterazione o positività di un parametro sanitario: occorre accertare la natura patologica della condizione, la sua effettiva infettività o diffusività e il rischio concreto per il candidato o per i terzi.
- Il giudizio di non idoneità fondato su condizioni di salute deve essere sorretto da un’istruttoria e da una motivazione individualizzate, che illustrino l’incidenza della specifica condizione clinica sulle mansioni da svolgere e le ragioni della prognosi sfavorevole all’impiego.
- I principi di ragionevolezza e proporzionalità impongono che le limitazioni all’accesso al lavoro pubblico per ragioni sanitarie siano stabilite e applicate nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità di tutela della salute e della sicurezza; sono illegittime le esclusioni prive di adeguata giustificazione concreta.
- La tubercolosi latente, se non costituisce malattia in atto né diffusiva e non determina un apprezzabile rischio di progressione o trasmissione, non può giustificare, senza ulteriori accertamenti e motivazione, l’esclusione da una qualifica caratterizzata da mansioni ordinarie d’ufficio.
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