Ordinanza n. 1371/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del diniego n. 190 dello 01.09.2021, pronunciato dal Comune di Lastra a Signa sull'“istanza di permesso di costruire n. 535/2021, prot. n. 1270 del 22.01.2021, relativa all'intervento di ‘realizzazione di piscina ad uso privato' da eseguire sull'immobile posto in via di Piandaccoli n. 9” e, per quanto possa occorrere, per l'annullamento in parte qua dell'art. 55.2 del Piano Operativo del Comune di Lastra a Signa adottato con le deliberazioni n. 29/2019 e n. 44/2020 ed approvato con la deliberazione n. 70/2021, nella parte in cui pone il divieto di realizzare piscine (comma 1) e nella parte in cui prevede la realizzazione di una piscina per “edificio” (comma 2); - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina ad uso privato, con impugnazione anche delle previsioni del Piano Operativo comunale relative al divieto di piscine e al limite di una piscina per edificio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una piscina ad uso privato e, per quanto occorrente, le previsioni dell’art. 55.2 del Piano Operativo comunale che vietano la realizzazione di piscine e consentono una piscina per edificio. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario chiarire se la seconda piscina dell’edificio, menzionata dal Comune in una comunicazione del 4 febbraio 2021, sia stata effettivamente edificata o appartenga a un procedimento diverso, oppure coincida con la piscina oggetto dell’istanza dei ricorrenti; inoltre, ha ritenuto necessario verificare se l’unità immobiliare dei ricorrenti rientri nella categoria dei “Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale” prevista dall’art. 13 del P.T.C.P.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Comune di depositare entro il 15 settembre 2026 una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione pertinente, sui due profili indicati: la natura e l’autonomia procedimentale della seconda piscina richiamata dal Comune e l’eventuale inclusione dell’immobile dei ricorrenti tra i siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale del P.T.C.P. È stata riconosciuta ai ricorrenti la possibilità di replicare mediante memoria entro il 15 ottobre 2026. L’udienza per la prosecuzione è stata fissata al 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55.2 del Piano Operativo del Comune di Lastra a Signa
divieto di realizzare piscine (comma 1); realizzazione di una piscina per “edificio” (comma 2)
La legittimità delle previsioni è oggetto di impugnazione, ma l’ordinanza non ne offre ancora una valutazione definitiva.
art. 13 del P.T.C.P.
“Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale”
Il TAR ha disposto un accertamento istruttorio per verificare se l’immobile dei ricorrenti rientri nella categoria prevista dalla disposizione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell’ambito degli strumenti istruttori utilizzati dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito degli strumenti istruttori utilizzati dal giudice.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione del giudizio nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un ricorso contro il diniego di un titolo edilizio, risultino non chiariti elementi fattuali potenzialmente decisivi — quali l’identità dell’intervento edilizio rispetto ad altri procedimenti e la classificazione urbanistico-paesaggistica dell’immobile — il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, chiedendo una relazione dettagliata e la documentazione di supporto.
- L’ordinanza istruttoria deve individuare puntualmente le circostanze da chiarire, assegnare un termine per il deposito della relazione e consentire alla parte privata di contraddire sul relativo contenuto prima della prosecuzione del giudizio.
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