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Ordinanza

Ordinanza n. 4248/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202606883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione dei concorsi per titoli e bandi di aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui attribuiscono al servizio militare, ai servizi sostitutivi e al servizio civile non svolti in costanza di nomina scolastica un punteggio ridotto, anziché il punteggio integrale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ministeriale di indizione dei concorsi per titoli relativi all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti e delle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale ATA, nonché gli atti applicativi degli Uffici scolastici regionali. La contestazione riguarda il criterio di valutazione del servizio militare di leva, dei servizi sostitutivi e del servizio civile prestati al di fuori di una nomina scolastica: secondo gli atti impugnati, tali servizi ricevono un punteggio ridotto, pari a 0,60 punti annui, in quanto servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni statali, mentre il medesimo servizio svolto in costanza di nomina scolastica è valutato integralmente, con 6 punti annui. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, sostenendo l’illegittimità della disparità di trattamento e chiedendo la parificazione del punteggio indipendentemente dal momento in cui il servizio di leva è stato prestato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Richiamando il più recente orientamento del Consiglio di Stato, ritenuto confermativo dell’interpretazione favorevole ai ricorrenti e diretto a parificare il punteggio del servizio di leva senza distinguere in base al fatto che esso sia stato prestato o meno in costanza di nomina scolastica, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi sospeso gli atti impugnati e disposto, in via provvisoria, l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio integrale richiesto, con inserimento con riserva nelle relative graduatorie. L’udienza pubblica di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    Costituisce la base normativa dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA.

  • ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21

    Disciplina i concorsi per titoli e i criteri di valutazione dei servizi ai fini delle graduatorie del personale ATA; gli atti impugnati sono contestati nella parte relativa alla diversa valutazione del servizio militare prestato fuori dalla nomina scolastica.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente l’adozione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e ha disposto anche la trattazione accelerata del merito ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per fissare l’udienza pubblica di merito e, contestualmente, concedere la sospensione cautelare degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della formazione delle graduatorie del personale ATA, il servizio militare di leva deve essere valutato in modo parificato, senza differenziazioni dipendenti dal fatto che sia stato prestato in costanza o al di fuori di una nomina scolastica, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • Quando il giudice amministrativo ravvisa, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più recente, una significativa probabilità di fondatezza della pretesa alla corretta attribuzione del punteggio in graduatoria, può sospendere gli atti impugnati e disporre provvisoriamente l’attribuzione del punteggio integrale, con inserimento con riserva nella graduatoria.
  • La tutela cautelare può essere accompagnata da una misura conformativa provvisoria che imponga all’amministrazione di ricalcolare il punteggio e procedere all’inserimento con riserva, quando tale misura sia necessaria per preservare l’utilità concreta della futura decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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