Ordinanza n. 216/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali: - della comunicazione inviata tramite PEC del 16.2.2026 dalla Regione Puglia - Servizio territoriale di Foggia “Attuazione politiche forestali e vincolo idrogeologico” e avente ad oggetto “Prot. n. 0677802/2025 - posta certificata: comunicazione e trasmissione doc. istanza realizzazione nuova infrastruttura per telecomunicazioni nome/Codice sito Inwit: Vieste Molinella 2 I303FG”; - ove occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa fatta valere dall'odierna ricorrente così come evocati dalla suddetta e impugnata comunicazione via PEC: R.R. n. 9 del 2015, inclusi gli allegati 1 e 2 nonché il punto 3 dell'allegato 1; della ricevuta protocollo dell'Ente Parco nazionale del Gargano del 26.2.2026; nonché - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione PEC regionale relativa all’istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel sito denominato “Vieste Molinella 2 I303FG”, nonché gli atti richiamati eventualmente intesi in senso preclusivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare collegiale, la comunicazione trasmessa dalla Regione Puglia il 16 febbraio 2026 in relazione all’istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni. Ha inoltre chiesto, ove occorresse, l’annullamento o la disapplicazione del regolamento regionale n. 9 del 2015, dei relativi allegati, della ricevuta di protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dell’atto impugnato, limitandosi alla decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sostanzialmente insussistente il requisito del periculum in mora. In particolare, non è stata rilevata alcuna allegazione, ancor prima che prova, relativa a uno specifico e concreto pregiudizio grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati. Il giudice ha qualificato tale allegazione come presupposto indefettibile per l’accesso alla tutela cautelare. Le spese della fase incidentale sono state compensate. L’ordinanza non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
misure cautelari collegiali
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile specifico e concreto; in mancanza della relativa allegazione, la domanda cautelare deve essere respinta.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo presuppone l’allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile specifico e concreto; la sua totale mancanza è sufficiente a escludere la tutela, ancor prima della prova del danno.
- Il requisito del periculum in mora non può essere desunto in via astratta dalla natura dell’atto impugnato o dall’attività esercitata dal ricorrente, ma deve essere riferito a conseguenze pregiudizievoli concrete, attuali e irreparabili adeguatamente prospettate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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