Cassazione Penale, Sentenza n. 38780/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna passata in giudicato, deducendo l'illegittimità del decreto di latitanza per incompletezza delle ricerche e per mancanza di prova della volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare; da ciò la presunta nullità della notifica dell'estratto contumaciale (effettuata al difensore) e il mancato decorso del termine per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in generale, con l'incidente di esecuzione non possono essere dedotte nullità di atti del processo di cognizione anteriori alla sentenza, salvo l'eccezione applicabile ai giudizi contumaciali celebrati secondo la normativa anteriore alla legge n. 67/2014, per i quali l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale può ostare alla formazione del giudicato e quindi essere allegata in esecuzione. Tuttavia la Corte ha confermato che, quanto alla specifica censura sulla invalidità del decreto di latitanza, il Tribunale si era pronunciato nel merito accertando l'esaustività delle ricerche preliminari, accertamento di fatto che il ricorrente non ha efficacemente impugnato. Perciò il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che consente di far valere nullità con l'incidente di esecuzione; la Corte nota che l'articolo è stato invocato per sostenere la possibilità di dedurre vizi relativi al decreto di latitanza nell'incidente, pur precisando i limiti della deducibilità in esecuzione e riconoscendo l'eccezione per i giudizi contumaciali anteriori alla legge 67/2014
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
legge 28 aprile 2014, n. 67
Riferimento alla novella che ha modificato la disciplina della contumacia; la sentenza chiarisce che l'eccezione sulla deducibilità in esecuzione dell'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale riguarda il regime anteriore a tale legge
Massime di principio
- In generale, con l'incidente di esecuzione non si possono sollevare nullità relative ad atti del processo di cognizione anteriori alla sentenza, salvo le eccezioni stabilite dalla giurisprudenza per i giudizi contumaciali celebrati secondo la disciplina anteriore alla legge n. 67/2014.
- Nei giudizi contumaciali (pre-2014) l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale può ostare alla formazione del giudicato formale e quindi può essere eccepita nell'incidente di esecuzione al fine di ottenere la non irrevocabilità della sentenza.
- Se il giudice dell'esecuzione valuta nel merito la validità del decreto di latitanza e accerta che le ricerche preliminari sono state esaurienti, il ricorrente deve criticare specificamente tale accertamento di fatto in sede di impugnazione; l'assenza di censura sui fatti accertati comporta il rigetto del ricorso.
- Se si intende contestare la validità della notifica per latitanza, è essenziale fornire prove concrete e documentazione sulle ricerche mancanti o sull'assenza di volontà di sottrarsi all'esecuzione; altrimenti il giudice può ritenere legittimo il decreto di latitanza e la notifica successiva.
- Occorre considerare la normativa applicabile al momento del procedimento (regime pre o post legge 67/2014), perché la possibilità di impugnare in esecuzione vizi della procedura contumaciale dipende dal quadro normativo e dalla giurisprudenza collegata.
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