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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30572/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/12/2023 che confermava l'ordinanza del G.i.p. del 27/11/2023 disponendo gli arresti domiciliari per i reati di corruzione (Capo 1), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe (capi 74 e 85) e numerose truffe (capi 5,7,15,22,24,26,29,32,35,39,45,48,56,64,71,73,78,83). Il ricorrente deduce tre censure principali: 1) vizio di motivazione per aver ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione in ragione di quattro ricette digitali datate dopo le perquisizioni del maggio 2022, che la difesa ha documentato come non false; 2) illegittima valorizzazione delle dichiarazioni della coindagata Maria Grazia Gambardella (art. 274 c.p.p.) come indizio di pericolo di reiterazione, mentre la difesa le qualifica come mera prefigurazione di una linea difensiva o indicatrici di rischio di inquinamento probatorio; 3) carenza dei presupposti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, dato che le ultime condotte illecite risalgono a maggio 2022 e l'indagato è andato in pensione (gennaio 2024), non potendo più esercitare come medico convenzionato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della pluralità di fatti, della struttura associativa finalizzata alle truffe e di elementi probatori che indicavano la prosecuzione del sistema criminoso fino a maggio/giugno 2022 (captazioni successive alle perquisizioni, condotte dirette a sottrarre prove e a perpetrare truffe, disconoscimento delle ricette da parte dei destinatari, pressioni su collaboratori, occupazione dello studio del farmacista collegato al fatto corruttivo). Le censure difensive sono state qualificate come ricostruzioni alternative di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese da coindagati o collaboratori possono essere utilizzate dal giudice come elemento valutativo ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto legittima la loro valorizzazione nel quadro probatorio complessivo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Messa a fuoco dei requisiti di 'attualità' e 'concretezza' delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare sulla loro sussistenza; nel caso la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice del riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per fissare la somma di euro 3.000

Massime di principio

  • In sede di Cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato: non è consentita una nuova valutazione di merito o la ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che non si denunci la violazione di norme processuali specifiche o la manifesta illogicità della motivazione
  • Per sostenere l'inammissibilità o l'illegittimità di una misura cautelare occorre provare che la motivazione del giudice sia contraddittoria, illogica o abbia omesso di considerare elementi determinanti; semplici contestazioni fattuali difficilmente prevalgono
  • La persistenza di un "sistema" criminale, le captazioni successive all'avvio delle indagini, i tentativi di sottrarre prove o le pressioni su collaboratori sono elementi che possono fondare il pericolo di reiterazione e l'influenza sulle indagini
  • La documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare la non falsità di atti (es. ricette) deve essere tale da incidere sulla valutazione complessiva del giudice di merito; altrimenti la loro valutazione resta sottratta al controllo di legittimità
  • Il pensionamento o l'interruzione dell'attività rilevano come elemento da considerare, ma non sono necessariamente determinanti: il giudice valuta complessivamente la concretezza e l'attualità del rischio sulla base di tutti gli elementi
  • Chi propone ricorso senza fondamento rischia condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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