Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27643/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania aveva definito il giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nei confronti di un'imputata chiamata a rispondere di bancarotta fraudolenta documentale, applicando la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: primo, ha dedotto che tra le parti vi fosse un accordo anche sul riconoscimento della sospensione condizionale della pena, erroneamente non riportato nel verbale e nella sentenza, con conseguente difformità tra accordo e decisione; secondo, ha denunciato vizio di motivazione sostenendo che, nonostante la rinuncia parziale ad alcuni motivi in appello, la Corte avrebbe dovuto comunque prosciogliere l'imputata ex art. 129 c.p.p. oppure riqualificare il fatto in bancarotta documentale semplice; terzo, in via subordinata, ha contestato la motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva rispetto alla gravità concreta del fatto, al comportamento processuale e alle condizioni economiche dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il devoluto resta circoscritto ai motivi non rinunciati; pertanto, la censura che investe profili rinunciati o questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio è inammissibile, e tale inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre osservato che il motivo sulla pena era comunque infondato, poiché la pena di anni uno e mesi quattro era stata concordata tenendo conto della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., e che non vi era difformità tra accordo e sentenza, poiché la pronuncia era stata integrata con successivo provvedimento con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, su richiesta della difesa e con parere favorevole del Procuratore Generale. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di Euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    Il concordato in appello delimita il devoluto ai motivi non rinunciati e segue una disciplina speciale che incide sulla ricorribilità per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi in cui siano dedotti motivi estranei al devoluto o già rinunciati nel concordato in appello.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È richiamato come modello di limitazione dei casi di ricorribilità, per analogia di contesto con il patteggiamento in appello.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato per l'assimilazione strutturale, quanto ai limiti di ricorribilità, alla sentenza di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La richiesta di proscioglimento immediato è ritenuta non proponibile nel caso di specie, perché attinente a questioni non dedotte o comunque ricomprese tra i motivi rinunciati.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è richiamata come elemento già considerato nel concordato sulla pena.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il perimetro del giudizio di legittimità resta circoscritto ai soli motivi non rinunciati; le doglianze che investono capi o profili oggetto di rinuncia sono inammissibili in cassazione, salvo questioni rilevabili d'ufficio.
  • Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello deduce vizi relativi a questioni non devolute o non dedotte nel giudizio di merito, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La censura di difformità tra accordo e sentenza è infondata se risulta che la decisione sia stata successivamente integrata o corretta in conformità alla richiesta difensiva e con il consenso del pubblico ministero, così da eliminare la pretesa divergenza.
  • In tema di trattamento sanzionatorio concordato in appello, la motivazione sulla pena può essere censurata solo nei limiti consentiti dal devoluto; se la pena risulta frutto dell'accordo e della valutazione delle attenuanti già considerate, la doglianza di eccessività è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile se involge profili rinunciati.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.