Cassazione Civile, Ordinanza n. 16710/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello del fallimento contribuente contro un avviso di accertamento per il 2011. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione: a) ai fini IRES, maggiori componenti positivi per interessi attivi su crediti verso terzi; b) ai fini IRES, costi ritenuti non inerenti e/o non documentati relativi alla costruzione di un centro commerciale su suolo concesso in leasing dalla proprietaria/concedente; c) ai fini IVA, detrazione ritenuta indebita per fatture riferite ai medesimi lavori di costruzione. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 109, commi 1 e 7, TUIR, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'effettiva percezione degli interessi di mora o della natura dei crediti, mentre gravava sulla contribuente l'onere di qualificare in bilancio tali interessi e di operare le conseguenti variazioni fiscali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., contestando la deducibilità dei costi di costruzione del centro commerciale perché, secondo il contratto di leasing e gli atti integrativi, tali costi dovevano essere sostenuti dalla concedente entro una certa soglia. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente riconosciuto la detrazione IVA su costi non provati come eccedenti la soglia contrattuale e non dimostrati come inerenti all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una prima ratio autonoma e sufficiente, non censurata, relativa alla genericità dell'elencazione dei crediti; inoltre ha rilevato la novità in cassazione della doglianza sulla qualificazione degli interessi come moratori. I motivi secondo e terzo sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: per le imposte dirette il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio di inerenza e il relativo onere probatorio, accertando che i costi erano stati sostenuti dalla società, documentati e inerenti all'attività immobiliare; per l'IVA la CTR aveva correttamente valorizzato il nesso di strumentalità, anche potenziale, tra le spese e l'attività d'impresa, trattandosi di lavori relativi al centro commerciale, e la pretesa violazione dei patti di leasing era stata ritenuta irrilevante sul piano fiscale. La Corte ha quindi confermato la decisione favorevole al fallimento e condannato l'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 109, commi 1 e 7, d.P.R. n. 917/1986
disciplinano il principio di inerenza e la rilevanza temporale degli interessi ai fini reddituali; la prova dei costi e del loro collegamento all'attività d'impresa grava sul contribuente, mentre gli interessi di mora concorrono al reddito nell'esercizio di percezione o corresponsione
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva, ma la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile per la mancata attacco di una ratio autonoma
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte diversa da quella su cui incombe secondo le regole sui fatti costitutivi e le eccezioni; nel caso concreto la CTR non ha violato tale regola
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
il diritto alla detrazione IVA spetta se sussiste un nesso di strumentalità tra i beni/servizi acquistati e l'attività d'impresa, anche potenziale o di prospettiva
art. 115, comma 1, c.p.c.
la sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato per ribadire che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per difesa erariale
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes autonome e ciascuna è sufficiente a fondarla, il ricorso per cassazione che non censuri tutte le ragioni rende inammissibili le censure residue per difetto di interesse.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la parte che deduce la questione ha l'onere di indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente l'abbia prospettata.
- Ai fini della deducibilità IRES, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua natura e la sua concreta destinazione all'attività d'impresa; il giudizio di inerenza è qualitativo e riguarda il collegamento del costo con l'esercizio dell'impresa.
- L'amministrazione finanziaria può contestare l'inerenza dei costi, ma non può sindacare le scelte imprenditoriali salvo casi di macroscopica sproporzione o antieconomicità evidentemente rilevante.
- Ai fini IVA, è detraibile l'imposta assolta su spese relative a lavori eseguiti su beni di terzi quando vi sia un nesso di strumentalità, anche solo potenziale, con l'attività economica svolta; eventuali violazioni degli accordi privatistici di riparto dei costi restano, di regola, irrilevanti sul piano fiscale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. in cassazione si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; la diversa valutazione del materiale probatorio non integra di per sé violazione di legge.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite.
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