Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-735/18

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 18 November 2020. — Aquind Ltd v European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. — Energy – Article 17 of Regulation (EC) No 714/2009 – Decision of ACER refusing a request for exemption relating to new electrical interconnectors – Appeal before the Board of Appeal of ACER – Intensity of the review. — Case T-735/18

Giurisprudenza europea62018TJ0735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del Board of Appeal di ACER sul rifiuto dell’esenzione per l’interconnettore Aquind. La pronuncia chiarisce che l’organo di appello dell’Agenzia deve esercitare un controllo pieno sugli aspetti tecnici ed economici, e non limitarsi alle manifesta erroneità. Precisa inoltre che il meccanismo di cross-border cost allocation previsto dal regolamento n. 347/2013 non è una tappa obbligata prima della domanda di esenzione, ma solo un elemento da considerare nella valutazione del rischio dell’investimento.

Exemption per un nuovo interconnettore elettrico: la Corte annulla la decisione del Board of Appeal di ACER perché ha applicato un controllo troppo limitato e ha imposto erroneamente la previa richiesta di cross-border cost allocation come condizione ulteriore per l’esenzione ex articolo 17 del regolamento 714/2009.

La questione giuridica

1) Se il Board of Appeal di ACER possa limitare il proprio controllo alle sole manifeste erroneità di valutazione quando riesamina una decisione dell’Agenzia su una domanda di esenzione per un nuovo interconnettore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. 2) Se, nel valutare il rischio dell’investimento ai fini dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, il Board of Appeal possa subordinare l’esenzione alla previa presentazione e al rigetto di una richiesta di cross-border cost allocation ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013. 3) Se l’eventuale possibilità di sostegno finanziario nel quadro del regolamento n. 347/2013 possa essere considerata solo come elemento di valutazione del rischio, e non come condizione autonoma e preliminare.

Principio di diritto

Il Board of Appeal di ACER, quando decide su un ricorso avverso una decisione dell’Agenzia in materia di esenzione ex articolo 17 del regolamento n. 714/2009, non può ridurre il proprio sindacato alla verifica della sola manifesta erroneità di valutazione: deve invece esaminare se gli argomenti e le prove dedotti dall’appellante siano idonei a dimostrare che la decisione è viziata da errore, avendo quindi un controllo più penetrante di quello giudiziale. Inoltre, la possibilità di ricorrere al meccanismo di cross-border cost allocation dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 può essere considerata solo come elemento rilevante per apprezzare il rischio dell’investimento, ma non può essere trasformata in una condizione preliminare autonoma: l’assenza di una previa domanda di sostegno finanziario non basta, da sola, a escludere il rischio richiesto dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b).

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009
  • Regolamento (CE) n. 713/2009
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 713/2009
  • Regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 713/2009
  • Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009
  • Articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 713/2009
  • Articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 713/2009
  • Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 12, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 13, lettera l), del regolamento (UE) n. 347/2013

Esenzione per il progetto Aquind e controllo del Board of Appeal di ACER

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Aquind Ltd contro la decisione del Board of Appeal di ACER che aveva confermato il rigetto, da parte dell’Agenzia, di una richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 relativa a un nuovo interconnettore elettrico tra Regno Unito e Francia.

Fatti e procedimento amministrativo

Aquind Ltd aveva presentato nel maggio 2017 una richiesta di esenzione alle autorità regolatorie nazionali francese e britannica. Poiché tali autorità non avevano raggiunto un accordo, la questione era stata deferita ad ACER ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009. Con decisione del 19 giugno 2018, ACER aveva respinto la domanda ritenendo insoddisfatta la condizione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), relativa al livello di rischio dell’investimento. In particolare, ACER aveva dato rilievo al fatto che il progetto avesse acquisito lo status di progetto di interesse comune e che, per tale ragione, potesse essere richiesto il sostegno previsto dall’articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013. Il Board of Appeal aveva poi confermato il rigetto con decisione A-001-2018 del 17 ottobre 2018, ritenendo che il proprio controllo sui profili economici e tecnici dovesse limitarsi alla verifica di errori manifesti di valutazione.

Admissibilità

Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione di ACER in quanto tale, poiché, per le decisioni impugnabili tramite il sistema interno previsto dal regolamento n. 713/2009, il solo atto suscettibile di ricorso giurisdizionale è la decisione del Board of Appeal. Dichiara inoltre inammissibili le seconde e terze conclusioni, che chiedevano una pronuncia autonoma su questioni di fatto e di diritto non configurabili come capi di domanda indipendenti in un’azione di annullamento.

Primo profilo decisivo: intensità del controllo del Board of Appeal

La Corte affronta anzitutto il nono motivo, ritenuto centrale perché relativo all’ampiezza del sindacato svolto dal Board of Appeal. Il punto decisivo è che il Board aveva assimilato il proprio controllo a quello della Corte di giustizia e del Tribunale sulle valutazioni economiche e tecniche complesse, limitandosi a verificare la presenza di errori manifesti. Il Tribunale esclude questa impostazione. Richiamando la struttura e la funzione del Board of Appeal di ACER, osserva che il legislatore ha voluto istituire un vero organo di appello interno, dotato di competenze e di esperienza settoriale specifica, capace di riesaminare nel merito le decisioni dell’Agenzia. La facoltà prevista dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009 di esercitare tutti i poteri dell’Agenzia o rinviare la causa al competente organo interno conferma che il controllo non è riducibile a un mero sindacato di legittimità attenuato. Il Tribunale sottolinea anche che un sistema in cui il giudice dell’Unione esaminerebbe solo una decisione già filtrata da un controllo limitato dall’organo di appello interno darebbe luogo a un inaccettabile controllo su un controllo già limitato, in contrasto con l’effettività della tutela giurisdizionale. Ne consegue che il Board of Appeal deve esaminare se gli argomenti dell’appellante siano idonei a dimostrare l’errore della decisione impugnata, utilizzando pienamente le proprie competenze tecniche ed economiche.

Secondo profilo decisivo: rapporto tra articolo 17 del regolamento n. 714/2009 e articolo 12 del regolamento n. 347/2013

Il quarto motivo viene esaminato per ragioni di buona amministrazione della giustizia ed è anch’esso accolto. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: il regolamento n. 347/2013 disciplina i progetti di interesse comune e prevede, tra l’altro, un meccanismo di allocazione transfrontaliera dei costi e di incentivi finanziari; l’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 consente invece una deroga alla disciplina regolata di accesso alla rete, purché ricorrano le condizioni ivi elencate, incluso il requisito del rischio dell’investimento. Secondo il Tribunale, la possibilità di ricevere sostegno finanziario ex articolo 12 del regolamento n. 347/2013 è un elemento pertinente nella valutazione del rischio, ma non può diventare una condizione autonoma e preliminare per ottenere l’esenzione. In particolare, non si può pretendere che il promotore presenti necessariamente una domanda di cross-border cost allocation e attenda il suo rigetto prima di poter chiedere l’esenzione. La Corte osserva che i due regimi sono alternativi e che il legislatore non ha previsto una priorità gerarchica dell’uno sull’altro. Inoltre, accettare la tesi di ACER significherebbe svuotare la libertà del promotore di scegliere la procedura più adatta al proprio progetto. Il Tribunale aggiunge che l’eventuale possibilità di finanziamento non elimina automaticamente il rischio dell’investimento e che il Board of Appeal non aveva realmente verificato, in concreto, se quel sostegno fosse idoneo a neutralizzare il rischio del progetto Aquind.

Esito e conseguenze

Accolti il nono e il quarto motivo, il Tribunale annulla la decisione del Board of Appeal di ACER. Le altre censure restano assorbite o non rilevanti ai fini del dispositivo. In materia di spese, ACER è condannata a sopportare le proprie spese e quelle di Aquind Ltd.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore energia, la sentenza chiarisce che, nelle procedure di esenzione per nuovi interconnettori, il meccanismo di appello interno di ACER deve funzionare come vero riesame nel merito, e non come filtro simile a un sindacato giurisdizionale esterno limitato alla manifesta erroneità. Inoltre, quando un progetto ha lo status di progetto di interesse comune, il sostegno ex regolamento n. 347/2013 va considerato solo come fattore di valutazione del rischio e non come presupposto processuale obbligatorio per la domanda di esenzione.

Come è indicizzato

Materieenergiainterconnessioni elettricheesenzioni dalla disciplina di accesso alla reteregolazione e controllo delle agenzie ueriparto dei costi transfrontalieri

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.