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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-77/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020. — Kaplan International colleges UK Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri – Applicabilità ai gruppi IVA – Articolo 11 – Gruppo IVA. — Causa C-77/19

Giurisprudenza europea62019CJ0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’esenzione per le associazioni autonome di persone ha carattere rigorosamente limitato ai servizi resi ai propri membri. Quando però il destinatario fiscale è un gruppo IVA, il servizio si considera reso al gruppo nel suo complesso: se anche un solo membro del gruppo non è membro dell’associazione, manca il presupposto soggettivo dell’esenzione. Le norme nazionali non possono estendere una nozione autonoma del diritto dell’Unione oltre i suoi limiti.

Esenzione IVA per le associazioni autonome di persone e sua inapplicabilità quando i servizi sono resi a un gruppo IVA di cui non tutti i membri sono aderenti all’associazione

La questione giuridica

Se l’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 si applichi alle prestazioni rese da un’associazione autonoma di persone quando i destinatari sono membri di un gruppo IVA ai sensi dell’articolo 11 della direttiva; in particolare, se rilevi il fatto che il membro rappresentativo del gruppo non sia a sua volta membro dell’associazione e se disposizioni nazionali possano neutralizzare tale ostacolo. Le questioni prima e seconda riguardavano, in via subordinata, l’ambito territoriale dell’esenzione e il criterio della possibile distorsione della concorrenza.

Principio di diritto

L’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 non si applica alle prestazioni di servizi rese da un’associazione autonoma di persone a un gruppo IVA ai sensi dell’articolo 11 della direttiva quando non tutti i membri del gruppo sono anche membri dell’associazione; ciò vale anche se il diritto nazionale attribuisce al membro rappresentativo del gruppo le caratteristiche e lo status dei membri dell’associazione. Poiché, nel regime del gruppo IVA, le prestazioni devono essere considerate rese al gruppo nel suo complesso e quindi anche ai soggetti non aderenti all’associazione, l’applicazione dell’esenzione amplierebbe indebitamente la sua portata oltre i suoi limiti letterali e teleologici.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 11, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE

Esenzione IVA per associazione autonoma di persone e gruppo IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito in materia di IVA. La questione centrale era se l’esenzione prevista per le associazioni autonome di persone dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 possa operare quando i servizi sono resi a un gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 11 della stessa direttiva.

Fatti e procedimento principale

Kaplan International Colleges UK Ltd faceva parte del gruppo Kaplan, composto da diverse società attive nel settore dell’istruzione. Alcuni servizi di promozione e supporto per il reclutamento di studenti erano stati esternalizzati alla Kaplan Partner Services Hong Kong Limited (KPS), società con sede a Hong Kong, partecipata dai nove istituti Kaplan e operante nell’ambito di un accordo associativo. La KPS rendeva servizi agli istituti Kaplan e, secondo il giudice del rinvio, tali servizi erano direttamente necessari per l’attività esente dei membri e venivano remunerati con il solo rimborso delle spese comuni.

L’amministrazione britannica aveva ritenuto che i servizi fatturati dalla KPS alla KIC, quale membro rappresentativo del gruppo IVA, non rientrassero nell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), e fossero quindi imponibili. La KIC impugnava tale posizione, sostenendo che l’uso di una struttura esterna come la KPS dovesse beneficiare dell’esenzione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi onerose rese da un soggetto passivo;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo;
  • l’articolo 11, che consente agli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate;
  • l’articolo 131, che fissa le condizioni generali di applicazione delle esenzioni;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), relativo alle associazioni autonome di persone;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), relativo all’istruzione, richiamato solo per il contesto delle attività esenti svolte dagli istituti Kaplan.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), abbia una portata territoriale tale da coprire anche associazioni stabilite in uno Stato diverso da quello dei membri o persino fuori dall’Unione;
  • come debba essere valutato il criterio del rischio di distorsione della concorrenza;
  • se l’esenzione sia applicabile quando i membri dell’associazione formano un gruppo IVA;
  • se sia rilevante il fatto che il membro rappresentativo del gruppo non sia membro dell’associazione e se il diritto nazionale possa superare tale ostacolo.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito che l’associazione autonoma di persone è un soggetto passivo distinto dai suoi membri e che l’esenzione è una deroga da interpretare restrittivamente, ma senza privarla di effetto utile. Ha poi osservato che il testo dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), riguarda espressamente i servizi resi dall’associazione ai suoi membri.

Sul punto decisivo, la Corte ha evidenziato che il regime del gruppo IVA, previsto dall’articolo 11, comporta la creazione di un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA. Di conseguenza, i servizi resi a un membro del gruppo non si considerano resi a quel membro individualmente, ma al gruppo nel suo complesso. Questo implica che, se il gruppo comprende anche un soggetto che non è membro dell’associazione autonoma di persone, il servizio agevolato finirebbe in parte a beneficio di un non membro, ampliando indebitamente l’esenzione.

La Corte ha quindi ritenuto che la condizione soggettiva dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), non sia soddisfatta quando non tutti i membri del gruppo IVA siano anche membri dell’associazione. Le norme nazionali che equiparino il membro rappresentativo del gruppo ai membri dell’associazione non possono modificare la portata di una nozione autonoma del diritto dell’Unione né superare il limite letterale della disposizione.

La Corte ha distinto il caso dalla sentenza Infohos, richiamata dalla parte privata, precisando che in quel precedente non vi era un gruppo IVA e dunque non sorgeva il rischio di estendere l’esenzione a soggetti estranei all’associazione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone a un gruppo IVA quando non tutti i membri del gruppo siano membri dell’associazione. Inoltre, una norma nazionale che attribuisca al membro rappresentativo del gruppo le caratteristiche e lo status dei membri dell’associazione non ha alcuna incidenza sulla soluzione.

Principio affermato

L’esenzione per le associazioni autonome di persone opera solo se i servizi sono resi ai membri dell’associazione; nel caso di un gruppo IVA, poiché il servizio si considera reso all’unico soggetto passivo formato dal gruppo, l’esenzione è esclusa se anche uno solo dei componenti del gruppo non è membro dell’associazione. Le discipline nazionali non possono estendere tale esenzione oltre il perimetro fissato dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

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