Tribunale, Sentenza T-814/17
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 18 novembre 2020. — Lietuvos geležinkeliai AB contro Commissione europea. — Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del trasporto ferroviario di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Accesso da parte di imprese terze alle infrastrutture gestite dalla società nazionale delle ferrovie della Lituania – Smantellamento di un tratto di binario – Nozione di “abuso” – Esclusione effettiva o probabile di un concorrente – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Rimedi – Proporzionalità – Competenza estesa al merito. — Causa T-814/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto quasi integralmente il ricorso di Lietuvos geležinkeliai contro la decisione della Commissione nel caso Ferrovie baltiche. Ha confermato che lo smantellamento del binario verso la Lettonia integrava un abuso di posizione dominante idoneo a precludere l’ingresso della LDZ nel mercato. Ha inoltre ritenuto proporzionato il rimedio imposto dalla Commissione e legittima, in linea di principio, l’irrogazione di un’ammenda. Esercitando però la propria competenza estesa al merito, ha ridotto l’importo della sanzione a EUR 20.068.650.
Abuso di posizione dominante nel settore ferroviario lituano mediante smantellamento di un binario che collegava la raffineria Orlen alla Lettonia e conseguente preclusione dell’ingresso di un concorrente, con rideterminazione al ribasso dell’ammenda.
La questione giuridica
Nei limiti del ricorso ex articolo 263 TFUE, la ricorrente contestava: 1) la qualificazione dello smantellamento del binario come abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE, sostenendo che la fattispecie dovesse essere esaminata come diniego di accesso a infrastruttura essenziale secondo i criteri della sentenza Bronner; 2) l’accertamento delle circostanze di fatto e degli effetti anticoncorrenziali della condotta; 3) la sufficienza della motivazione e delle prove ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003; 4) la proporzionalità del rimedio imposto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003; 5) la legalità e proporzionalità dell’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, anche in relazione alla durata del procedimento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che lo smantellamento precipitoso di un binario ferroviario pubblico, effettuato da un’impresa in posizione dominante e gestore dell’infrastruttura senza avere previamente assicurato i fondi e senza seguire le ordinarie misure preparatorie, può costituire un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE anche se il binario era già stato temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza; non si tratta di un caso di mero diniego di accesso a infrastruttura essenziale soggetto ai rigorosi criteri Bronner, poiché il comportamento ostacola l’ingresso nel mercato rendendo l’accesso più difficile e preclusivo. Tuttavia, pur confermando l’infrazione e la legittimità del rimedio, il Tribunale ha esercitato la propria competenza estesa al merito e ha ridotto l’ammenda da EUR 27.873.000 a EUR 20.068.650, ritenendo eccessivi alcuni parametri della quantificazione della sanzione.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
- Direttiva 91/440/CEE
- Direttiva 2001/14/CE
- Direttiva 2004/49/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Abuso di posizione dominante nel caso Ferrovie baltiche
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Lietuvos geležinkeliai AB contro la decisione della Commissione del 2 ottobre 2017, adottata ai sensi dell’articolo 102 TFUE nel caso AT.39813 – Ferrovie baltiche. Il Tribunale esamina la condotta consistita nello smantellamento di un tratto di binario tra Mažeikiai e la frontiera lettone, la qualificazione dell’abuso, il rimedio ordinato e l’ammenda inflitta.
Contesto fattuale
La ricorrente era la società nazionale delle ferrovie lituane, gestore delle infrastrutture ferroviarie e operatore di trasporto merci e passeggeri in Lituania. Orlen Lietuva, grande cliente della LG, utilizzava il cosiddetto tragitto breve verso la Lettonia per trasportare prodotti petroliferi verso terminali marittimi lettoni. Nel 2008, a seguito di una controversia tariffaria, Orlen valutò di rivolgersi alla LDZ, impresa ferroviaria lettone, e la LG sospese il traffico sul binario il 2 settembre 2008 per una deformazione e ne avviò poi lo smantellamento completo dal 3 ottobre 2008.
Procedimento amministrativo e decisione della Commissione
Orlen presentò denuncia alla Commissione nel 2010. Dopo ispezioni, comunicazione degli addebiti e scambio di osservazioni, la Commissione adottò la decisione impugnata, con cui accertò che la LG aveva abusato della propria posizione dominante rimuovendo il binario e impedendo l’ingresso della LDZ sul mercato lituano. La Commissione definì i mercati rilevanti come quello della gestione delle infrastrutture ferroviarie in Lituania e quello del trasporto ferroviario di prodotti petroliferi dalla raffineria ai terminali di Klaipėda, Riga e Ventspils. Sulla base degli orientamenti del 2006, inflisse un’ammenda di EUR 27.873.000 e ordinò di porre fine all’infrazione presentando una proposta di misure correttive.
Primo motivo: nozione di abuso e inapplicabilità dei criteri Bronner
La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto qualificare la fattispecie come diniego di accesso a infrastruttura essenziale, applicando i criteri rigorosi della sentenza Bronner, poiché il binario non sarebbe stato indispensabile e il traffico era già sospeso prima dello smantellamento. Il Tribunale respinge questa impostazione: la condotta sanzionata non era il mero mancato accesso, ma la rimozione del binario in quanto tale, in un contesto normativo che imponeva al gestore infrastrutturale obblighi di accesso non discriminatorio, di mantenimento della rete e di ripristino della normalità dopo perturbazioni. In tale quadro, non era necessario dimostrare l’indispensabilità del binario né l’eliminazione totale della concorrenza secondo Bronner; era sufficiente verificare se il comportamento fosse idoneo a ostacolare l’ingresso nel mercato e a produrre effetti preclusivi.
Secondo motivo: valutazione della condotta e degli effetti anticoncorrenziali
Il Tribunale esamina in modo analitico le contestazioni della ricorrente sulle ragioni tecniche dello smantellamento, sulle sue intenzioni, sulla prassi settoriale e sulla possibilità per la LDZ di concorrere sul tragitto lungo verso la Lettonia. Ritiene non decisive le incongruenze invocate dalla ricorrente circa i difetti del binario, rilevando che la Commissione aveva fondato il proprio ragionamento su una valutazione complessiva e coerente degli elementi probatori. Considera inoltre che la rimozione del binario fu effettuata precipitosamente, senza fondi già assicurati e senza avviare le normali procedure preparatorie, in contrasto con la prassi ferroviaria corrente.
Quanto agli effetti, il Tribunale osserva che la sospensione del traffico del 2 settembre 2008 era una misura temporanea di sicurezza, mentre la rimozione rese permanente l’impossibilità di utilizzare il collegamento breve, aggravando la posizione concorrenziale della LDZ. Il binario breve costituiva il percorso più diretto e meno oneroso per i traffici verso i terminali lettoni; la sua eliminazione aumentò le barriere all’ingresso, rese più difficoltoso l’accesso della LDZ e impedì la realizzazione dell’opzione di ripristino graduale. Il Tribunale ritiene anche credibile la conclusione della Commissione secondo cui i tragitti lunghi verso Riga e Ventspils non erano alternativi competitivi al tragitto verso Klaipėda, in particolare per i maggiori costi e per la maggiore dipendenza dalla LG come gestore infrastrutturale presente in loco.
Intenzione soggettiva, prove e onere probatorio
La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse fatto leva impropriamente sul suo intento anticoncorrenziale e su presunte decisioni successive al 3 ottobre 2008. Il Tribunale ricorda che l’abuso di posizione dominante è una nozione oggettiva e che l’intenzione non è elemento costitutivo dell’infrazione; tuttavia, le circostanze soggettive possono essere considerate come indici fattuali della strategia commerciale. Nel caso concreto, la Commissione non si era basata sulla malafede come fondamento autonomo della violazione, ma come elemento di contesto. Quanto alla prova, il Tribunale conferma che la Commissione aveva fornito elementi sufficienti e che la ricorrente non aveva prodotto una spiegazione alternativa plausibile idonea a neutralizzarli.
Terzo motivo: motivazione e prova
Il Tribunale respinge la censura di violazione dell’articolo 296 TFUE perché gli argomenti della ricorrente riguardavano, in realtà, il merito della decisione e non una carenza formale di motivazione. Respinge pure la censura fondata sull’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, ribadendo che la Commissione ha l’onere di provare l’infrazione con un complesso di indizi precisi e concordanti, ma che tale onere era stato nel caso assolto.
Quinto motivo: rimedio imposto dalla Commissione
La ricorrente contestava la proporzionalità dell’ordine di porre fine all’infrazione, sostenendo che la Commissione le avesse imposto di ricostruire un’infrastruttura non essenziale, con un investimento eccessivo e senza precedenti. Il Tribunale rileva che l’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 consente alla Commissione di imporre rimedi strutturali o comportamentali proporzionati e necessari, ma non di scegliere al posto dell’impresa una specifica modalità di attuazione. Nella decisione impugnata, la Commissione aveva lasciato alla LG la libertà di proporre misure idonee, tra cui la ricostruzione del binario oppure l’eliminazione degli svantaggi sui tragitti alternativi. Il rimedio è quindi ritenuto legittimo e proporzionato.
Quarto motivo: ammenda e durata del procedimento
Sul piano sanzionatorio, il Tribunale respinge gli argomenti relativi al carattere “nuovo” della fattispecie e alla mancanza di negligenza. Osserva che un comportamento volto a tenere i concorrenti lontani dal mercato è già stato censurato in giurisprudenza e che la LG, operatore storico e monopolista infrastrutturale, non poteva ignorare i rischi anticoncorrenziali della condotta. Respinge anche la doglianza sulla durata del procedimento, ritenendo non dimostrata alcuna lesione concreta dei diritti della difesa.
Rideterminazione dell’ammenda in competenza estesa al merito
Pur confermando la legittimità della sanzione in linea di principio, il Tribunale esercita la propria competenza estesa al merito e riduce l’ammenda a EUR 20.068.650. Nel farlo, tiene conto della natura dell’infrazione, della posizione monopolistica della LG e della sua portata geografica relativamente limitata, nonché della durata dell’infrazione dal 3 ottobre 2008 alla decisione del 2 ottobre 2017. Considera però l’importo fissato dalla Commissione eccessivo rispetto a tali parametri e provvede a una nuova determinazione dell’ammenda.
Dispositivo
Il ricorso è respinto quanto al resto. La LG e la Commissione sopportano le proprie spese; l’Orlen sopporta le proprie spese. Il Tribunale fissa l’ammenda a EUR 20.068.650.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-77/19
- Sentenza · 18 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-147/19
- Sentenza · 18 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-299/19
- Sentenza · 18 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-463/19
- Sentenza · 18 nov 2020Corte di giustizia, Sentenza C-519/19
- Sentenza · 18 nov 2020Tribunale, Sentenza T-574/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →