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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-299/19

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2020. — Techbau SpA contro Azienda Sanitaria Locale AL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino. — Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Nozione di “transazione commerciale” – Nozioni di “consegna di merci” e di “prestazione di servizi” – Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma – Appalto pubblico di lavori. — Causa C-299/19

Giurisprudenza europea62019CJ0299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 2000/35/CE si applica anche agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli relativi alla realizzazione di un’opera pubblica. La nozione di "transazione commerciale" va interpretata in modo autonomo e ampio, senza escludere tali contratti solo perché l’oggetto principale è l’esecuzione di un’opera. Di conseguenza, il creditore può invocare gli strumenti della direttiva contro il ritardo di pagamento.

Rinvio pregiudiziale sulla qualificazione di un appalto pubblico di lavori come "transazione commerciale" ai sensi della direttiva 2000/35/CE e sulla conseguente applicabilità degli interessi di mora per ritardato pagamento.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE debba essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori rientra nella nozione di "transazione commerciale" perché comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo, oppure se una normativa nazionale possa escluderlo dall’ambito di applicazione della direttiva.

Principio di diritto

Un appalto pubblico di lavori costituisce una "transazione commerciale" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE, poiché la nozione comprende i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni che, a titolo oneroso, comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo. Ne consegue che una normativa nazionale non può escludere gli appalti pubblici di lavori dall’ambito di applicazione della direttiva e che, per tali contratti, trovano applicazione i meccanismi unionali di contrasto ai ritardi di pagamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/35/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/35/CE
  • Articolo 2, punto 1, direttiva 2000/35/CE
  • Articolo 6 direttiva 2000/35/CE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 12 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 13 direttiva 2011/7/UE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 1 direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 28 TFUE
  • Articolo 57 TFUE
  • Articolo 114 TFUE

Appalto pubblico di lavori e ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale ordinario di Torino nella controversia tra Techbau SpA e Azienda Sanitaria Locale AL, relativa agli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del corrispettivo di un appalto per la realizzazione di un blocco operatorio ospedaliero.

Fatti e procedimento principale

Il contratto, stipulato il 29 aprile 2010, aveva ad oggetto la fornitura e l’allestimento "chiavi in mano" di un blocco operatorio, comprensivo di opere di genio civile e impiantistiche. Techbau chiedeva gli interessi moratori calcolati secondo il decreto legislativo n. 231/2002, mentre l’ASL sosteneva che l’appalto, essendo un appalto d’opera pubblica, fosse escluso dalla nozione di "transazione commerciale" e quindi dal regime più favorevole di contrasto ai ritardi di pagamento.

Questione pregiudiziale

Il giudice italiano chiedeva, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE osti a una disciplina nazionale che escluda dalla nozione di "transazione commerciale" il contratto di appalto d’opera, pubblico o privato, e in particolare l’appalto pubblico di lavori ai sensi della direttiva 2004/18/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/35/CE, in particolare:

  • l’articolo 1, che limita la direttiva ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale;
  • l’articolo 2, punto 1, che definisce le "transazioni commerciali" come contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano consegna di merci o prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo;
  • l’articolo 6, che consente solo limitate esclusioni al recepimento.

Sono richiamate inoltre la direttiva 2011/7/UE, che ha abrogato la direttiva 2000/35/CE ma continua a lasciare applicabile quest’ultima ai contratti anteriori al 16 marzo 2013, e la direttiva 2004/18/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sulle nozioni di appalto pubblico e appalto pubblico di lavori. La Corte richiama anche gli articoli 28 e 57 TFUE per l’interpretazione delle nozioni di "merci" e "servizi" e l’articolo 114 TFUE quale base di armonizzazione del mercato interno.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva preliminarmente che il contratto del 2010 rientra nel regime temporale della direttiva 2000/35/CE, poiché la direttiva 2011/7/UE si applica solo ai contratti conclusi dal 16 marzo 2013, salvo facoltà di esclusione per i contratti precedenti.

Sul piano interpretativo, la Corte afferma che la nozione di "transazione commerciale" deve essere intesa autonomamente e uniformemente in tutta l’Unione, sulla base del tenore letterale, del contesto, delle finalità e, se necessario, della genesi della disposizione. Dal testo emerge che la nozione include contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano consegna di merci o prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo; essa non menziona gli appalti pubblici di lavori, ma neppure li esclude.

Secondo la Corte:

  • l’assenza di un’espressa esclusione degli appalti pubblici di lavori impedisce di sottrarli dall’ambito applicativo della direttiva;
  • il rinvio della direttiva 2000/35/CE alle "pubbliche amministrazioni" definite dalle direttive sugli appalti pubblici perderebbe effetto utile se gli appalti pubblici di lavori ne fossero esclusi;
  • un appalto pubblico di lavori può comunque implicare prestazioni di servizi o consegne di merci, ad esempio mediante progettazione, adempimenti amministrativi o fornitura di materiali;
  • l’interpretazione ampia è coerente con la finalità della direttiva, che mira a rendere effettivamente dissuasivi i ritardi di pagamento e a non limitare la circolazione delle transazioni nel mercato interno;
  • la genesi della direttiva conferma l’esigenza di tutelare le imprese, in particolare nel settore dell’edilizia pubblica, rispetto allo squilibrio contrattuale con talune amministrazioni pubbliche.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi e rientra quindi nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva.

Principio affermato

Gli appalti pubblici di lavori non possono essere esclusi dalla disciplina europea contro i ritardi di pagamento solo perché hanno ad oggetto l’esecuzione di un’opera: se sono contratti onerosi tra impresa e pubblica amministrazione, essi rientrano nella nozione di "transazione commerciale" e beneficiano delle tutele della direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentoappalti pubblici di lavoriinteressi di moramercato internocontratti tra imprese e pubbliche amministrazioni

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