Corte di giustizia, Sentenza C-519/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020. — Ryanair DAC contro DelayFix. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Contratto di trasporto aereo – Clausola attributiva di competenza contratta dal passeggero avente la qualità di consumatore – Credito di tale passeggero nei confronti della compagnia aerea – Cessione di tale credito a una società di recupero crediti – Opponibilità della clausola attributiva di competenza da parte della compagnia aerea alla società cessionaria del credito di detto passeggero – Direttiva 93/13/CEE. — Causa C-519/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che una clausola di foro inserita nel contratto di trasporto aereo non si estende automaticamente al cessionario del credito del passeggero, se questi non ha accettato la clausola e non vi è un subentro totale nei diritti e obblighi secondo il diritto applicabile. La valutazione della validità della clausola va compiuta alla luce del diritto dello Stato dei giudici designati, interpretato in conformità alla direttiva 93/13. La Corte conferma inoltre che una clausola di foro esclusivo a favore del professionista, non negoziata individualmente, può integrare una clausola abusiva.
Opponibilità di una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di trasporto aereo alla società cessionaria del credito del passeggero e possibile carattere abusivo della clausola nei contratti con consumatori.
La questione giuridica
Se l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 e gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafi 1 e 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto di trasporto aereo concluso tra un consumatore-passeggero e una compagnia aerea possa essere opposta dalla compagnia alla società di recupero crediti cessionaria del credito del passeggero, pur non avendo la cessionaria lo status di consumatore, e se tale clausola possa comunque essere considerata abusiva.
Principio di diritto
Una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto di trasporto aereo non può essere opposta dalla compagnia aerea alla società cessionaria del credito del passeggero per contestare la competenza del giudice adito in un’azione ex regolamento n. 261/2004, salvo che, secondo la legge dello Stato i cui giudici sono designati nella clausola, la cessionaria sia subentrata al contraente originario in tutti i diritti e obblighi. Inoltre, se la clausola, inserita in un contratto tra consumatore e professionista e non negoziata individualmente, attribuisce competenza esclusiva al giudice del foro del professionista, essa può essere considerata abusiva ai sensi della direttiva 93/13.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
- Allegato della direttiva 93/13/CEE, punto 1, lettera q)
- Regolamento (CE) n. 261/2004
Opponibilità della clausola attributiva di competenza al cessionario del credito del passeggero aereo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra Ryanair DAC e DelayFix, società di recupero crediti cessionaria del diritto al compenso di un passeggero aereo ai sensi del regolamento n. 261/2004. Il problema centrale era se la clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali di trasporto, che designava i giudici irlandesi, potesse essere opposta dalla compagnia aerea alla cessionaria del credito, pur non essendo quest’ultima consumatrice.
Fatti e procedimento principale
Un passeggero aveva ceduto a Passenger Rights sp. z o.o., poi DelayFix, il proprio credito di EUR 250 per la cancellazione di un volo da Milano a Varsavia. La società cessionaria aveva agito in Polonia contro Ryanair. La compagnia aerea eccepiva l’incompetenza dei giudici polacchi invocando una clausola contenuta nelle condizioni generali di trasporto, accettate online dal passeggero, che attribuiva la competenza ai giudici irlandesi.
Il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione, ritenendo la clausola abusiva ai sensi della direttiva 93/13 e non opponibile alla cessionaria. In appello, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se il cessionario di un credito originariamente spettante a un consumatore possa invocare la disciplina di protezione del consumatore e contestare la clausola attributiva di competenza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 sulla proroga di competenza;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, richiamato nel contesto della competenza in materia contrattuale;
- l’articolo 17, paragrafo 3, che esclude i contratti di trasporto dalla sezione sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, salvo trasporto e alloggio combinati;
- gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della direttiva 93/13, nonché il punto 1, lettera q), dell’allegato;
- il regolamento (CE) n. 261/2004, base materiale della domanda di compensazione.
Ragionamento della Corte: opponibilità della clausola al cessionario
La Corte ricorda che la clausola attributiva di competenza è, in linea di principio, efficace solo tra le parti che l’hanno accettata in modo chiaro e preciso, nel rispetto delle forme dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012. Poiché nel caso di specie la clausola era invocata nei confronti di un soggetto terzo rispetto al contratto originario, essa non poteva produrre effetti automatici nei confronti della società di recupero crediti.
La Corte afferma quindi che una clausola del genere non è opponibile al cessionario del credito, salvo il caso in cui, secondo il diritto nazionale applicabile al merito, il cessionario sia subentrato al contraente originario in tutti i suoi diritti e obblighi. La verifica di tale eventuale subentro spetta al giudice nazionale.
Rapporto con la direttiva 93/13 e carattere abusivo della clausola
Quanto alla direttiva 93/13, la Corte precisa che la sua applicazione dipende dalla qualità delle parti del contratto originario, non da quella delle parti del processo successivo. Se il contratto di trasporto è stato concluso tra un professionista e un consumatore per finalità private, la protezione della direttiva resta pertinente anche se la lite giudiziaria vede protagonisti solo professionisti.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che una clausola attributiva di competenza non negoziata individualmente, che attribuisce competenza esclusiva al giudice del foro del professionista, può essere abusiva perché suscettibile di creare un significativo squilibrio a danno del consumatore e di limitare l’esercizio delle azioni giudiziarie. Il giudice nazionale deve valutare la clausola secondo il diritto dello Stato i cui giudici sono designati nella clausola, interpretandolo in conformità alla direttiva 93/13, e, se la clausola è abusiva, deve disapplicarla ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.
Competenza alternativa nel trasporto aereo
La Corte richiama infine la giurisprudenza secondo cui, nei voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo costituiscono luoghi di prestazione principale del servizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, offrendo al passeggero una scelta tra i due fori. Questo rilievo conferma il contesto sistematico di tutela della parte debole nel contenzioso derivante dal trasporto aereo.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che la clausola attributiva di competenza inserita nel contratto di trasporto aereo non può essere opposta alla società cessionaria del credito del passeggero, salvo subentro totale nei diritti e obblighi secondo il diritto applicabile. Se la clausola è contenuta in un contratto tra consumatore e professionista, non è stata negoziata individualmente e attribuisce competenza esclusiva al foro del professionista, essa può essere dichiarata abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
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