Corte di giustizia, Sentenza C-147/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020. — Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. contro Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d’autore – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma o una riproduzione di un fonogramma – Remunerazione equa e unica. — Causa C-147/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la diffusione televisiva di un'opera audiovisiva in cui sia stato incorporato un fonogramma faccia nascere il diritto alla remunerazione equa e unica previsto per l'uso di fonogrammi ai fini della radiodiffusione o della comunicazione al pubblico. La registrazione audiovisiva non è un fonogramma, né una sua riproduzione, secondo un'interpretazione autonoma e conforme al diritto internazionale richiamato dalle direttive. La protezione economica dei titolari dei diritti deve quindi essere regolata, in questa fase, dai contratti di incorporazione/sincronizzazione, non dall'articolo 8, paragrafo 2.
Se la comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva che incorpora un fonogramma faccia sorgere il diritto alla remunerazione equa e unica ex articolo 8, paragrafo 2, delle direttive 92/100/CEE e 2006/115/CE.
La questione giuridica
Se la nozione di "riproduzione di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali" di cui all'articolo 8, paragrafo 2, delle direttive 92/100/CEE e 2006/115/CE includa la riproduzione di un fonogramma incorporato in una registrazione audiovisiva contenente un'opera audiovisiva; e, in caso affermativo, se un'emittente televisiva che comunichi al pubblico tale registrazione sia tenuta a versare la remunerazione equa e unica prevista da tali disposizioni.
Principio di diritto
L'articolo 8, paragrafo 2, delle direttive 92/100/CEE e 2006/115/CE va interpretato nel senso che la remunerazione equa e unica non è dovuta quando un utente comunica al pubblico una registrazione audiovisiva contenente un'opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una sua riproduzione, poiché tale registrazione audiovisiva non costituisce né un "fonogramma" né una "riproduzione di un fonogramma" ai sensi di tali disposizioni; la tutela dei titolari dei diritti per l'incorporazione nel prodotto audiovisivo deve essere assicurata tramite accordi contrattuali al momento della sincronizzazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/100/CEE
- Direttiva 2006/115/CE
- Direttiva 2001/29/CE
- Convenzione di Roma del 1961
- Trattato OMPI sul diritto d'autore
- Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Decisione 2000/278/CE
Comunicazione al pubblico di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma: remunerazione equa e unica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di diritti connessi al diritto d’autore e di remunerazione dovuta per la comunicazione al pubblico di fonogrammi. La controversia opponeva un’emittente televisiva, Atresmedia, agli enti di gestione AGEDI e AIE, che chiedevano il pagamento della remunerazione equa e unica per la diffusione televisiva di opere audiovisive contenenti fonogrammi.
Fatti e procedimento principale
Nel giudizio nazionale AGEDI e AIE avevano agito contro Atresmedia per ottenere un compenso relativo alla comunicazione al pubblico, tra il 1° giugno 2003 e il 31 dicembre 2009, di programmi contenenti opere audiovisive nelle quali erano stati incorporati fonogrammi pubblicati a fini commerciali o riproduzioni degli stessi. Il tribunale commerciale di primo grado aveva respinto la domanda; la corte provinciale aveva invece accolto integralmente la pretesa degli enti di gestione. Atresmedia ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo, che ha ritenuto decisiva l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se la nozione di "riproduzione di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali" comprenda la riproduzione di un fonogramma incorporato in una registrazione audiovisiva contenente un’opera audiovisiva;
- se, in tale ipotesi, un’emittente televisiva che utilizzi la registrazione audiovisiva per una comunicazione al pubblico sia tenuta a versare la remunerazione equa e unica.
Normativa rilevante e criteri interpretativi
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE e il corrispondente articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE, che impongono agli Stati membri di assicurare una remunerazione equa e unica allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una sua riproduzione, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una comunicazione al pubblico;
- l’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, per distinguere il diritto esclusivo di riproduzione dal diritto compensativo oggetto della causa;
- la Convenzione di Roma, il TIEF e la dichiarazione comune adottata il 20 dicembre 1996, utilizzati come elementi interpretativi per definire la nozione di "fonogramma".
La Corte ha ribadito che, in assenza di un rinvio al diritto nazionale, le nozioni di diritto dell’Unione devono essere interpretate autonomamente e in modo uniforme, tenendo conto del testo, del contesto, della genesi e del diritto internazionale rilevante.
Ragionamento della Corte
La Corte ha osservato che la nozione di "fonogramma" nella Convenzione di Roma riguarda una fissazione "esclusivamente sonora". Perciò una fissazione audiovisiva, che comprende immagini e suoni, non può essere qualificata come fonogramma.
Quanto al TIEF, la sua definizione di fonogramma esclude espressamente le fissazioni incorporate in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva. La dichiarazione comune del 1996 non smentisce tale conclusione: essa chiarisce soltanto che l’incorporazione in un’opera audiovisiva non pregiudica i diritti sul fonogramma se questo venga poi utilizzato indipendentemente dall’opera audiovisiva.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che l’incorporazione dei fonogrammi nelle opere audiovisive era avvenuta con l’autorizzazione dei titolari e sulla base di un corrispettivo contrattuale; inoltre, non si trattava di un riutilizzo indipendente del fonogramma. Di conseguenza, la registrazione audiovisiva contenente l’opera audiovisiva non poteva essere considerata un "fonogramma" né una "riproduzione di un fonogramma" ai sensi delle direttive in questione.
La Corte ha anche chiarito che la nozione di "riproduzione" richiamata dall’articolo 8, paragrafo 2, riguarda l’esemplare del fonogramma ricavato dall’atto di riproduzione, ma non estende il diritto compensativo alle registrazioni audiovisive in cui il fonogramma sia stato incorporato. L’eventuale tutela economica per tale incorporazione deve essere assicurata tramite gli accordi contrattuali conclusi al momento della sincronizzazione.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE devono essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica non è dovuta quando l’utente effettua la comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma.
Principio affermato
Il diritto alla remunerazione equa e unica previsto per l’uso pubblico di fonogrammi non si applica alla comunicazione al pubblico di opere audiovisive che incorporano tali fonogrammi: la registrazione audiovisiva non è, di per sé, un fonogramma né una sua riproduzione ai sensi delle direttive 92/100/CEE e 2006/115/CE.
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