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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Cartella di pagamento - Notifica diretta del concessionario - Legittimità - Momento perfezionativo - Ricezione del destinatario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta legittima. La seconda parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 consente infatti una modalità alternativa, integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale, consistente nell'invio diretto della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, la notificazione si perfeziona quando il destinatario riceve la cartella.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere alle modalità ordinarie previste dalla prima parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973. Il punto centrale era stabilire se tale modalità fosse ammessa e in quale momento la notificazione dovesse considerarsi perfezionata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1

    La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma prevede due modalità alternative di notificazione: quella ordinaria, affidata ai soggetti abilitati alla notificazione, e quella mediante invio diretto del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per la modalità diretta, la notificazione si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica redatta da un ufficiale giudiziario o da altro soggetto notificatore.
  • La notificazione diretta tramite raccomandata costituisce una modalità alternativa e autonoma rispetto alla notificazione ordinaria prevista dalla stessa norma.
  • Quando la notificazione avviene mediante invio diretto, il momento perfezionativo per il destinatario coincide con la ricezione della cartella, come risultante dall'avviso di ricevimento.
  • In caso di contestazione, occorre verificare la prova della spedizione, la corretta individuazione dell'indirizzo e la documentazione attestante la ricezione della raccomandata.

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