Cassazione Penale, Ordinanza n. 01438/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e aspecifici, privi di effettiva critica alla sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 aprile 2024. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge, ma la Corte rileva che le doglianze erano formulate in modo generico e meramente evocativo, senza una reale censura delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e senza indicare la correlazione tra queste ultime e i motivi di impugnazione. Non è possibile desumere dal testo quali fossero nel merito i fatti oggetto del processo né il reato contestato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo apodittico vizi di motivazione o violazioni di legge senza confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi richiede che l'impugnazione indichi puntualmente quali affermazioni della decisione siano errate e per quale ragione; la mera evocazione di categorie di vizi non è sufficiente.
- Il motivo di ricorso non può prescindere dalle ragioni effettivamente poste a base del provvedimento censurato: l'omessa correlazione tra censura e motivazione integra aspecificità e comporta l'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →