Cassazione Penale, Sentenza n. 34632/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del P.M. del 02-12-2021 con cui era stato disposto il dissequestro parziale per euro 20.144,47 di somme precedentemente sequestrate in relazione al reato previsto dall'art. 10‑quater del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva l'abnormità del decreto sostenendo che il P.M., invece di trasmettere al G.I.P. un parere negativo ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p., aveva rigettato direttamente l'istanza di dissequestro, violando la competenza del giudice e rendendo il provvedimento impugnabile per cessazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Pur riconoscendo che il provvedimento del P.M. può configurare un atto abnorme (quando il P.M. rigetta direttamente istanze che avrebbe dovuto trasmettere al G.I.P.), ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse un'anomalia funzionale tale da esonerare il ricorrente dai termini ordinari di impugnazione. Il decreto del 2 dicembre 2021 era stato comunicato il 6 dicembre 2021; il ricorso in cassazione è stato proposto il 18 marzo 2022 e dunque oltre i termini. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere ex art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale relativa al reato che ha giustificato il sequestro delle somme; la sentenza si limita a indicarla come titolo della misura cautelare originaria senza svilupparne interpretazioni particolari
art. 321 comma 3 c.p.p.
Secondo la Corte il comma inibisce al P.M. l'adozione di un provvedimento negativo (rigetto) sulla revoca del sequestro che invece deve essere devoluto al G.I.P.; il P.M. può disporre la revoca ma non il provvedimento negativo
art. 322‑bis c.p.p.
Norma dell'appello cautelare utilizzata per l'impugnazione davanti al Tribunale del Riesame; il Riesame ha ritenuto inammissibile l'appello perché il decreto del P.M. è atto estraneo alla sfera di competenza del P.M. e quindi ricorribile solo per cassazione per cessazione
art. 585 c.p.p.
Disciplina i termini di impugnazione: la Corte afferma che anche i provvedimenti abnormi sono soggetti ai termini ordinari di impugnazione che decorrono dalla conoscenza legale o effettiva dell'atto, salvo l'eccezione per abnormità funzionale radicale
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte d'appello ha ritenuto non sussistere colpa grave
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 3, n. 15459/2018; Sez. Un., n. 26/1999; Sez. 6, n. 32395/2019; Sez. 2, n. 7320/2013; Sez. 2, n. 2484/2014
Principi richiamati: il provvedimento del P.M. che rigetta direttamente istanze spettanti al G.I.P. è 'abnorme' e può essere ricorribile per cessazione; distinzione tra abnormità strutturale e funzionale; i termini di impugnazione si applicano anche agli atti abnormi salvo l'eccezione per abnormità funzionali tali da determinare stasi processuale
Massime di principio
- Il P.M. può disporre la revoca (dissequestro) con decreto motivato durante le indagini, ma è inibito dall'adottare un provvedimento negativo che rientra nella sfera decisionale del G.I.P.; il rigetto diretto da parte del P.M. può essere qualificato come atto abnorme
- Anche se l'atto è abnorme, valgono normalmente i termini ordinari di impugnazione (art. 585 c.p.p.), che decorrono dalla conoscenza legale o effettiva del provvedimento; il ricorrente deve impugnare tempestivamente o rischia l'inammissibilità
- L'eccezione che consente il ricorso per cessazione senza rispetto dei termini si verifica solo quando l'abnormità è funzionale e causa una stasi processuale tale da rendere impossibile la proseguibilità del processo e l'esercizio dei rimedi ordinari
- Se il Tribunale del Riesame dichiara un appello inammissibile perché l'atto è estraneo alla competenza del P.M., il ricorrente può valutare tempestivamente il ricorso per cassazione per cessazione, ma deve farlo entro i termini utili dalla conoscenza dell'atto
- In situazioni analoghe è consigliabile impugnare subito il provvedimento (e, se pertinente, notificare l'avvenuta conoscenza) per evitare la decadenza dai rimedi ordinari; documentare la conoscenza e le ragioni per ritenere l'abnormità funzionale se si chiede l'esenzione dai termini
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34595/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →