Cassazione Civile, Ordinanza n. 22903/2021 del 13/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il Giudice di Pace di Napoli aveva convalidato/protratto il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri in vista dell'esecuzione di un'espulsione. La parte trattenuta ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: con il primo motivo, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ha denunciato omessa motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 13, comma 5-bis, T.U. immigrazione e 12, par. 1, direttiva 2008/115/CE, perché il provvedimento si sarebbe limitato a una mera apposizione di crocetta sulla sussistenza dei presupposti senza alcuna reale motivazione; con il secondo motivo, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 5-bis, T.U. immigrazione, assumendo che la convalida fosse stata disposta oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che il provvedimento impugnato era privo di motivazione, anche solo succinta, poiché si limitava a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti e a richiamare genericamente l'art. 14 T.U. immigrazione, senza esporre gli elementi necessari a rendere percepibile il nucleo della decisione. Rilevato inoltre che il termine perentorio per la convalida risultava ormai decorso, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato senza rinvio. Ha altresì condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione il vizio di nullità del provvedimento per omessa o inesistente motivazione.
art. 111 Cost.
richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone che la sentenza/ordinanza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 13, comma 5-bis, T.U. immigrazione
regola il termine e i presupposti della convalida del trattenimento; la Corte ne richiama il carattere perentorio del termine di convalida.
art. 12, par. 1 direttiva 2008/115/CE
richiamato quale parametro sulla necessità di una decisione motivata nel quadro del rimpatrio degli stranieri.
art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
il mero richiamo ai presupposti normativi del trattenimento non è sufficiente a integrare una motivazione effettiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di dedurre la violazione di legge in relazione al rispetto del termine di convalida.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero il giudice deve rendere una motivazione, anche sintetica, ma effettiva e intelligibile; non è sufficiente una mera attestazione apodittica della sussistenza dei presupposti mediante barratura di caselle o rinvii generici alla norma.
- Il provvedimento deve contenere elementi tali da consentire al destinatario di individuare il nucleo della decisione e le ragioni concrete che giustificano la misura restrittiva.
- La mancanza assoluta di motivazione integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.
- Quando la convalida del trattenimento è richiesta entro un termine perentorio, il suo superamento comporta l'illegittimità della convalida e può determinare la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.
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