Sentenza del 08/02/2021 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del sollecito di pagamento TARI relativo all'anno 2015 per €328,00; la contribuente contestava l'applicazione di una maggiorazione tariffaria prevista dal regolamento comunale per le utenze in area turistica e chiedeva la disapplicazione delle delibere comunali e la rideterminazione della tariffa sulla base della propria qualifica di residente 'turistica' (non stabile). La bolletta originaria (n.8597 del 31/03/2015, acconto TARI 2015) non era stata impugnata nei termini.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo perché la bolletta di acconto del 31/03/2015 era rimasta definitiva per mancata impugnazione; il sollecito di pagamento non può costituire un nuovo atto autonomo per contestare vizi attinenti all'atto impositivo già divenuto definitivo (salvo vizi propri del sollecito o il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa solo con il sollecito). Di conseguenza la sentenza di primo grado è stata riformata: rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale di Veritas, dichiarata inammissibile la domanda di primo grado, confermando l'effetto del provvedimento impugnato; spese del grado compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 19
art. 19, comma 1 e comma 3
Il sollecito/intimazione di pagamento non è atto autonomo impugnabile per questioni attinenti all'atto impositivo da cui nasce il debito; in base all'art.19 la sindacabilità è limitata ai vizi propri dell'atto impugnato salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica del sollecito.
Cassazione, Sez. VI civ. Ord. n. 3005/2020
Conferma il principio secondo cui l'intimazione/sollecito successivo a un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo atto impositivo e quindi non consente di rilanciare questioni relative all'atto originario non impugnate.
Regolamento comunale TARI (Comune di Jesolo)
Le tariffe e le maggiorazioni stabilite dal regolamento comunale possono essere disapplicate solo se impugnate nei termini; la mancata impugnazione della bolletta che applica tali regole rende la pretesa definita.
Massime di principio
- Se una bolletta/atto impositivo viene notificato e non è impugnato nei termini, la pretesa indicata in quella bolletta si considera definitiva e non può essere riformata tramite il successivo sollecito di pagamento, salvo che il contribuente provi di essere venuto a conoscenza della pretesa solo tramite il sollecito.
- Il sollecito/intimazione di pagamento di per sé non è uno strumento idoneo a contestare il merito dell'imposizione originaria: in giudizio possono essere censurati i soli vizi propri del sollecito (es. difetti di notificazione del sollecito, errori formali propri dell'atto).
- Per ottenere la disapplicazione di delibere/regolamenti comunali o la rettifica di tariffe applicate nella bolletta è necessario impugnare tempestivamente la bolletta o il provvedimento amministrativo impugnabile entro i termini previsti; l'azione giudiziale successiva non sopperisce all'omessa impugnazione.
- Se il contribuente sostiene di non aver ricevuto la bolletta e di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con il sollecito, deve produrre elementi probatori (assenza di notifica, prova della data effettiva di conoscenza) per poter contestare l'imposizione sostanziale nel giudizio sul sollecito.
- In sede di impugnazione conviene formulare chiaramente le domande che si intendono ottenere: i giudici sono tenuti a non decidere ultra petita; le statuizioni non richieste possono essere rimesse in discussione con appello incidentale o eccezioni procedurali.
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