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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19452/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di IRPEG e ILOR versate per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. La società sosteneva di avere diritto all'esenzione totale prevista dagli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978; dopo varie vicende processuali, tra cui un giudizio definito con accertamento dell'esenzione e un diverso contenzioso terminato con declaratoria di estinzione, nel 2007 presentava una nuova istanza di rimborso richiamando il giudicato formatosi sull'esenzione e la prescrizione decennale del credito. L'Ufficio negava il rimborso ritenendo che l'estinzione del precedente giudizio sul silenzio-rifiuto avesse consolidato il diniego e, in giudizio, eccepiva anche la prescrizione. In Cassazione l'Agenzia denunciava omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 394 c.p.c. e dell'art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR, quale giudice di rinvio, non aveva esaminato varie eccezioni e questioni (effetti della sentenza di estinzione, giudicati sfavorevoli su singoli anni, non impugnabilità dell'atto). La società proponeva ricorso incidentale contro la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che l'Ufficio, pur totalmente vittorioso nel precedente grado di appello sul tema della prescrizione, non avesse riproposto nel giudizio di legittimità poi sfociato nell'annullamento con rinvio le ulteriori questioni che oggi assumeva pretermesse dal giudice di rinvio; inoltre, le conclusioni formulate in sede di rinvio risultavano incompatibili con la volontà di coltivarle, sicché la CTR correttamente non le aveva esaminate perché estranee al thema decidendum. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico, senza specifica riconduzione a uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c. e senza indicazione delle norme asseritamente violate. Spese compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della sola ricorrente incidentale, non applicabile all'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 101 d.P.R. 6 maggio 1978, n. 218

    Richiamato come base normativa dell'esenzione totale invocata dalla contribuente per gli anni d'imposta in contestazione.

  • art. 105 d.P.R. 6 maggio 1978, n. 218

    Richiamato come base normativa dell'esenzione totale invocata dalla contribuente per gli anni d'imposta in contestazione.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dall'Ufficio e dalla Corte quale termine ordinario per l'istanza di rimborso, non ritenuto vincolante quando il diritto al rimborso sia coperto da giudicato ed azionato entro la prescrizione decennale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la censura perché le questioni ulteriori non erano state ritualmente riproposte e quindi non rientravano nel thema decidendum del rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e alla necessità di riesame delle questioni devolute; la Corte ha ritenuto che le ulteriori questioni fossero state abbandonate.

  • art. 63, commi 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno del vizio denunciato nel giudizio tributario di rinvio.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inesistenza di un provvedimento impugnabile; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché non ritualmente coltivata nel rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo principale, prospettato come denuncia di error in procedendo per omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che il ricorso incidentale era formulato in modo generico e privo di specifica sussunzione in uno dei vizi tipizzati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, a carico della sola ricorrente incidentale e non dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio le questioni non riproposte dalla parte totalmente vittoriosa nel precedente grado di appello non possono essere riesaminate, salvo che risultino effettivamente devolute al giudice del rinvio; la mancata riproposizione può desumersi anche dalle conclusioni formulate, se incompatibili con la volontà di coltivare ulteriori eccezioni.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di rinvio non esamina questioni che, per condotta processuale della parte, sono rimaste estranee al thema decidendum.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; censure generiche o non sussunte in una specifica ipotesi di ricorso sono inammissibili.
  • Quando sul diritto al rimborso si sia formato giudicato e il contribuente abbia già ritualmente richiesto l'esenzione/rimborso, il diritto può essere fatto valere entro il termine di prescrizione decennale, senza necessità di una nuova istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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