Sentenza n. 1141/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 269/2024, pubblicata il 12/3/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese legali, della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 269/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, nella parte relativa alle spese legali liquidate. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio, a seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato l'avvenuto pagamento delle somme dovute: il pagamento spettante al docente è avvenuto il 23 febbraio 2026 e le spese legali sono state pagate il 27 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che i pagamenti intervenuti nel corso del giudizio avessero determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale fatta valere è stata pienamente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio né la restituzione del contributo unificato, se versato, quando l'adempimento sopravvenuto sia successivo all'instaurazione del processo.
Come è indicizzato
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