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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13997/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da una società in crisi, di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza dopo l'apertura del procedimento per la liquidazione giudiziale introdotto da un creditore. Il Tribunale aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile tale domanda perché depositata dopo la prima udienza; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la deroga di cui all'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII operi solo quando la domanda sia presentata all'esito della composizione negoziata, cioè dopo la conclusione delle trattative e la relazione finale dell'esperto, e non quando la procedura sia stata chiusa anticipatamente su iniziativa del debitore prima di tale esito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la chiusura anticipata della composizione negoziata dipendeva dall'inerzia dell'esperto; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte d'appello non avrebbe spiegato il rilievo delle comunicazioni dell'esperto; 3) falsa applicazione degli artt. 40, comma 10, ultimo periodo, 17, commi 8 e 9, e 18, comma 4, CCII, assumendo che la domanda alternativa potesse essere proposta anche in altri casi di chiusura della composizione negoziata, non solo a seguito della relazione finale dell'esperto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, perché entrambi miravano in realtà a contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie e non un vero omesso esame di un fatto storico né una motivazione meramente apparente. Ha poi rigettato il terzo motivo, chiarendo che la deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 40, comma 10, CCII è applicabile solo se la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi sia proposta all'esito della composizione negoziata, cioè a conclusione delle trattative e entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto; non è sufficiente la mera rinuncia del debitore alla composizione negoziata o una sua chiusura anticipata prima del compimento dell'incarico dell'esperto. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di tardività/inammissibilità della domanda e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 10, CCII

    «nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore... Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale... Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso ... è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8»

    La norma introduce un'eccezione alla regola generale della proposizione entro la prima udienza; l'eccezione opera solo se la domanda è proposta all'esito della composizione negoziata, cioè dopo la conclusione delle trattative e la comunicazione della relazione finale dell'esperto, non bastando la semplice chiusura anticipata su iniziativa del debitore.

  • art. 17, commi 8 e 9, CCII

    La composizione negoziata può chiudersi sia al termine dell'incarico con relazione finale dell'esperto, sia su richiesta dell'imprenditore; in ogni caso la relazione finale deve essere redatta al termine dell'incarico dell'esperto.

  • art. 18, comma 4, CCII

    Richiamato dal ricorrente quale norma connessa alla disciplina della composizione negoziata e delle conseguenze sulla proposizione della domanda alternativa.

  • art. 41 CCII

    Costituisce il riferimento della regola generale per cui la domanda di accesso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 23, comma 2, CCII

    L'intervento normativo successivo è valorizzato come conferma dell'idea che la deroga favorisca il ricorso agli strumenti di regolazione solo a conclusione delle trattative e nei termini previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 12, comma 1, preleggi

    Nell'interpretazione della norma si deve avere riguardo all'intenzione del legislatore, come ricostruita anche attraverso la relazione illustrativa del decreto legislativo di attuazione della direttiva UE.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non come contestazione della valutazione del materiale probatorio o della lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non ricorre quando il ricorrente contesti soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale e per le conclusioni scritte del Procuratore Generale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la diversa valutazione del medesimo fatto o del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente soltanto quando non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente invocare la mancata considerazione analitica di tutti i documenti o il dissenso sulla lettura delle prove.
  • L'eccezione al termine decadenziale per proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, prevista in pendenza di procedimento per liquidazione giudiziale, opera solo se la domanda segue la conclusione effettiva della composizione negoziata, con relazione finale dell'esperto e nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
  • La mera rinuncia del debitore alla composizione negoziata o la sua chiusura anticipata non equivalgono, di per sé, all'"esito" della composizione negoziata richiesto dalla norma per beneficiare della deroga temporale.
  • Nell'interpretazione delle norme della crisi d'impresa occorre valorizzare la finalità di evitare utilizzi strumentali della composizione negoziata come mezzo dilatorio rispetto al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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