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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione dopo il primo grado (appello dell'imputato). Ha censurato, primo, la violazione dell'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 sostenendo che l'impugnazione dell'imputato sarebbe stata meramente dilatoria e diretta a conseguire la prescrizione con effetti pregiudizievoli sulle statuizioni civili (richiamo alla ratio dell'art. 574 c.p.p.); secondo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 157 e 158 c.p., per non avere il Tribunale detratto i periodi interruttivi nel computo della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato preliminarmente che la nullità invocata dalla difesa dell'imputato era stata sanata dal deposito di conclusioni scritte. Sul merito ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo: poiché il reato si è estinto per prescrizione dopo il primo grado, il Tribunale in funzione di giudice d'appello avrebbe dovuto riesaminare le pretese civilistiche ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; in mancanza di ciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1

    Riferito dalla parte civile per sostenere che l'impugnazione dell'imputato era finalizzata a meri scopi dilatori; non è stato il punto decisivo per la Corte, che ha comunque rilevato l'obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sulle questioni civili quando il reato si estingue per prescrizione dopo il primo grado.

  • codice di procedura penale, art. 574

    Invocato dalla parte civile come espressione della ratio che vieterebbe impugnazioni pretestuose; la Corte non ha risolto la controversia esclusivamente su questa base, concentrandosi sull'obbligo di tutela delle pretese civili ex art. 578 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Richiamato come motivo relativo a vizio di motivazione sulla determinazione del dies della prescrizione (omessa detrazione dei periodi interruttivi); la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dal primo motivo che imponeva il riesame delle pretese civili.

  • codice penale, artt. 157 e 158

    Norme sulla prescrizione e sui periodi interruttivi; oggetto del secondo motivo che censurava il calcolo della prescrizione operato dal giudice d'appello.

  • codice di procedura penale, art. 183, comma 1, lett. a) e b)

    Richiamato dalla Corte per ritenere sanata la nullità relativa alla mancata comunicazione delle conclusioni dell'accusa, atteso che la parte si era avvalsa delle facoltà cui l'atto omesso era preordinato (deposito di conclusioni scritte e replica).

  • codice di procedura penale, art. 578

    Norma centrale nella decisione: quando in primo grado vi è stata condanna anche per risarcimento, e in appello il reato si estingue per prescrizione, il giudice d'appello deve decidere sulle questioni civili; la Corte ha richiamato questa regola come criterio per l'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio alla giurisdizione civile.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 2021

    Richiamata per confermare l'interpretazione di compatibilità dell'art. 578 c.p.p. con i parametri costituzionali e sovranazionali e per le indicazioni operative relative alla decisione sulle questioni civili quando il reato si estingue per prescrizione in appello.

Massime di principio

  • Se il reato si estingue per prescrizione in appello dopo che in primo grado è stata pronunciata condanna anche al risarcimento, il giudice d'appello deve comunque affrontare le pretese civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; in difetto la decisione civile va annullata e rinviata al giudice civile competente.
  • L'impugnazione dell'imputato finalizzata alla prescrizione non esclude che la parte civile ottenga tutela: la Corte valuta l'operato del giudice d'appello rispetto agli obblighi di decidere sulle questioni civili.
  • I vizi procedurali relativi a omissioni formali (es. mancata comunicazione delle conclusioni) possono essere sanati se la parte ha esercitato le facoltà connesse (es. deposito di conclusioni scritte) e non ha chiesto la discussione orale.
  • Le questioni relative al calcolo della prescrizione (detrazione dei periodi interruttivi) sono rilevanti ma possono essere assorbite se la decisione impone, per principio, il riesame o il rinvio delle questioni civili.
  • In presenza di statuizioni civili nella sentenza penale, esiste la possibilità di rinvio al giudice civile per la determinazione del risarcimento quando la parte penale viene estinta per prescrizione in sede di appello.

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