Sentenza n. 314/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Prato n. 75/2023, pubblicata il 14 aprile 2023 e passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria competente, in atti, notificata a fini esecutivi il 2 gennaio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Prato n. 75/2023 relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, difensore della parte vittoriosa nel giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Prato n. 75/2023, ha agito in ottemperanza limitatamente al capo con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 gennaio 2024 ai fini esecutivi ed era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme dovute. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risultava rispettato, poiché il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 14 aprile 2025. L’amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo accertati l’esistenza del giudicato, la sua notifica ai fini esecutivi, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato; nel caso concreto il TAR ne ha accertato il decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un capo autonomo di una sentenza passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, anche quando il ricorrente sia il difensore distrattario delle spese processuali.
- La notifica della sentenza ai fini esecutivi, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituiscono presupposti sufficienti per ordinare all’amministrazione inadempiente il pagamento delle somme liquidate nel giudicato.
- In presenza di un’obbligazione pecuniaria ineseguita risultante da un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
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