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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23029 - Corte di Cassazione

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le decisioni della CTR Lombardia relative all'accertamento IRPEG e IRAP per il 1999, contestando, in particolare, l'esclusione delle sanzioni conseguenti alla dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato, anche quando il maggior imponibile poteva essere neutralizzato mediante perdite pregresse, nonché la motivazione apparente della CTR sulle sanzioni IRAP. L'accertamento riguardava ricavi pubblicitari non fatturati, ricavi imputati a un esercizio diverso da quello di competenza e una plusvalenza ritenuta elusiva.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro la sentenza originaria. Ha rigettato il primo motivo relativo ai limiti del giudizio di revocazione, ma ha accolto il secondo motivo, stabilendo che l'utilizzo successivo di perdite pregresse può ridurre o azzerare l'imposta dovuta, ma non elimina la sanzione per dichiarazione infedele, collegata al dato oggettivo dell'indicazione di un reddito inferiore a quello accertato. Ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR sulle sanzioni IRAP era apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2

    Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito.

    La sanzione per dichiarazione infedele si applica in base al dato oggettivo della dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato. La successiva compensazione del maggior reddito con perdite pregresse incide sull'entità dell'imposta, ma non elimina l'infedeltà dichiarativa né la sanzione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46

    La disposizione previgente perseguiva la stessa finalità deterrente della disciplina sanzionatoria relativa alle dichiarazioni infedeli.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    Riguarda l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria di atti, fatti o negozi privi di valide ragioni economiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali indebiti; nel caso concreto era stato richiamato in relazione a una plusvalenza ritenuta elusiva.

  • T.U.I.R., art. 84, già art. 102

    Il contribuente può scegliere, mediante apposita indicazione in dichiarazione, il periodo d'imposta nel quale utilizzare le perdite pregresse in compensazione, nei limiti temporali previsti. L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi al contribuente nell'esercizio di tale scelta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. La mera adesione alla sentenza di primo grado, senza esaminare le censure dell'appello, può determinare nullità per motivazione apparente.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    La motivazione apparente, che non consente di ricostruire il ragionamento del giudice, comporta la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, artt. 395, 398 e 402

    Disciplinano il giudizio di revocazione e i suoi effetti. La revocazione travolge i capi della sentenza effettivamente derivati dall'errore revocatorio, mentre gli altri capi restano autonomamente impugnabili.

Massime di principio

  • La possibilità di utilizzare perdite fiscali pregresse può ridurre o azzerare l'imposta accertata, ma non esclude automaticamente la sanzione per dichiarazione infedele se il contribuente ha dichiarato un reddito inferiore a quello effettivo.
  • L'utilizzo delle perdite pregresse costituisce una facoltà del contribuente e deve risultare da una chiara scelta esercitata secondo le modalità previste dalla legge; l'Amministrazione non può esercitarla d'ufficio in sua vece.
  • Imposta e sanzione hanno presupposti distinti: la riduzione dell'imposta dovuta non comporta necessariamente l'eliminazione della sanzione collegata alla violazione dichiarativa.
  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a dichiarare di condividere la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di impugnazione e senza indicare, almeno in sintesi, le ragioni della decisione.
  • In presenza di motivazione apparente, la sentenza può essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito svolga un nuovo esame adeguatamente motivato.
  • Nel giudizio di revocazione, il giudice deve limitarsi ai capi effettivamente colpiti dall'errore revocatorio; le altre questioni restano soggette agli ordinari mezzi di impugnazione.

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