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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4338/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava condanne per reati edilizi e urbanistici. Motivi principali: 1) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per la demolizione volontaria delle opere abusive (riparazione del danno); 3) rifiuto della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (legge n. 489/1981). Inoltre Granata e Lanza contestavano la mancata rilevanza del permesso a costruire rilasciato dal Comune di Vasto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Granata e Lanza e li ha condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno. Per Mignano e Baliko ha ritenuto invece parzialmente fondati i ricorsi: ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla valutazione della riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. e alla possibilità di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria, rinviando alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su questi punti. In tutti gli altri aspetti i ricorsi sono stati rigettati e la pronuncia di responsabilità penale nei confronti di Mignano e Baliko è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p. La Corte ha inoltre chiarito che il rilascio di una sanatoria o di un permesso a costruire limitato alle opere residuate non estingue la rilevanza penale dell'opera originariamente abusiva e che la demolizione successiva non annulla automaticamente l'offensività ai fini dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la realizzazione dei manufatti non fosse caratterizzata dalla "minima offensività" necessaria per applicare la causa di non punibilità: né la successiva demolizione né la sanatoria limitata sono di per sé idonee a far rientrare il fatto nella particolare tenuità.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    La circostanza attenuante per la riparazione del danno può essere applicata ai reati edilizi se la demolizione volontaria è avvenuta anteriormente al giudizio e ricorre effettiva riparazione; la Corte ha ritenuto illogica la motivazione di merito che aveva escluso l'attenuante per ragioni non pertinenti e ha disposto il rinvio per nuova valutazione.

  • legge n. 489 del 1981

    La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria rientra nella discrezionalità del giudice; tuttavia il diniego non può fondarsi su ragioni illogiche o non previste dalla legge (ad es. semplice valutazione di "elevato esborso" come ostativo). La richiesta può essere proposta dal difensore e il giudice può valutarla anche d'ufficio.

  • art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001

    Una sanatoria o permesso che riguardi solo le opere residuate dopo demolizioni non rende legittima retroattivamente la condotta originaria: non estingue il reato urbanistico che si è già concretizzato.

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    Indica i limiti della discrezionalità nella sostituzione delle pene; la Corte ricorda che la discrezionalità non può fondarsi su criteri palesemente illogici.

  • art. 99, comma 1 cod. proc. pen.

    Al difensore competono le facoltà riconosciute all'imputato salvo riserva espressa; quindi la richiesta di conversione della pena può essere proposta dal difensore e non richiede necessariamente la presentazione personale dell'imputato.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato irrevocabile la parte della sentenza che afferma la responsabilità penale nei confronti di Mignano e Baliko per i reati già definiti in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti inammissibili (Granata e Lanza) al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La demolizione successiva di opere abusive non cancella automaticamente la rilevanza penale dell'atto originario; la riparazione può concorrere all'attenuante solo se verificata e avvenuta prima del giudizio e se il giudice valuta effettivamente la riparazione del danno.
  • Un permesso a costruire o una sanatoria rilasciata dopo la realizzazione abusiva non retroagisce a sanare penalmente la condotta originaria, se non riguarda integralmente le opere oggetto dell'abuso; può però influire sull'esecutività dell'ordine di demolizione in sede amministrativa o esecutiva.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità) richiede che il fatto sia di minima offensività: elementi fattuali e caratteristiche dell'opera devono essere esaminati con specifica motivazione; comportamenti riparatori successivi non sono di per sé decisivi.
  • La conversione della pena detentiva in pecuniaria è esercizio discrezionale del giudice ma non può essere negata su basi illogiche o pretestuose; la richiesta può essere proposta anche dal difensore e il giudice può valutare officiosamente.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo coerente e specifico quando esclude attenuanti basate sulla riparazione del danno: valutazioni generiche sul 'costo delle indagini' o su difficoltà di quantificazione non sono idonee a negare l'attenuante.

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