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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il premio di 35 miliardi di lire versato dalla controllante F. S.r.l. a Octopus Interactive CV, formalmente previsto da un contratto di investimento collegato al rinnovo del contratto di distribuzione esclusiva con CTO S.p.A., occultasse il corrispettivo per la cessione o concessione in uso di licenze, diritti d'autore o diritti di sfruttamento economico di software. Secondo l'Amministrazione, l'operazione era soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 2, e CTO avrebbe dovuto effettuare l'autofatturazione e registrare l'operazione. La CTR aveva invece ritenuto non provata la natura dell'operazione come cessione di beni immateriali, qualificandola come concessione di distribuzione esclusiva e, comunque, considerando l'eventuale omissione una violazione meramente formale priva di danno erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati i primi due motivi relativi alla qualificazione dei contratti e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. La Corte ha affermato che il rilevante importo del pagamento non era sufficiente a dimostrare che il contratto avesse per oggetto diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno o software. Gli elementi contrattuali prodotti descrivevano una distribuzione esclusiva di prodotti, ma non identificavano con sufficiente precisione né i beni immateriali asseritamente ceduti né il trasferimento dei relativi diritti. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 2

    Costituiscono inoltre prestazioni di servizi se effettuate verso corrispettivo: le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, nonché a marchi e insegne e a diritti o beni similari.

    La norma si applica quando sia provato che l'operazione abbia effettivamente ad oggetto la cessione, concessione o licenza di diritti su beni immateriali. Non è sufficiente che il contratto riguardi genericamente prodotti software o preveda una distribuzione esclusiva.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d

    È stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la rilevanza territoriale in Italia delle prestazioni relative a diritti d'autore o beni immateriali rese da un soggetto non residente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3

    È stato invocato in relazione all'obbligo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e dell'autofatturazione per operazioni rese da soggetti non residenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25

    Riguardano gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti; la CTR li aveva considerati nell'ambito dell'ipotesi di autofatturazione con simultanea registrazione dell'IVA a debito e a credito.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, commi 1, 4 e 5

    Prevede le sanzioni per violazioni relative alla fatturazione, autofatturazione e registrazione delle operazioni IVA. Nel caso concreto le sanzioni non sono state confermate perché mancava la prova dell'operazione imponibile contestata.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, commi 1 e 3

    È stato richiamato per le sanzioni relative all'omessa registrazione di beni o diritti nelle scritture contabili obbligatorie.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    La CTR lo ha richiamato per sostenere la non sanzionabilità delle violazioni meramente formali che non incidono sulla determinazione del tributo o sul versamento dell'imposta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge, ai vizi processuali e ai vizi della motivazione. La Corte ha respinto le censure motivazionali e dichiarato assorbiti gli altri motivi.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può riqualificare un contratto secondo la sua sostanza economica, indipendentemente dal nome attribuito dalle parti, ma deve fornire una prova concreta e specifica dell'operazione imponibile.
  • Un contratto di distribuzione esclusiva di prodotti non equivale automaticamente a una licenza o cessione di diritti d'autore o di sfruttamento di software: occorre individuare il diritto immateriale trasferito, il suo contenuto e il relativo corrispettivo.
  • L'importo elevato del pagamento o il collegamento economico tra più contratti non dimostrano, da soli, l'esistenza di una prestazione soggetta a IVA; servono elementi contrattuali, contabili e fattuali coerenti.
  • In caso di operazioni con soggetti esteri, l'obbligo di autofatturazione o reverse charge presuppone la prova che sia stata effettuata una specifica operazione imponibile territorialmente rilevante in Italia.
  • La violazione degli obblighi formali IVA può non essere sanzionabile quando, in concreto, l'operazione avrebbe prodotto un'imposta a debito e una corrispondente imposta a credito senza perdita di gettito, purché ricorrano i presupposti della violazione meramente formale.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei contratti: il ricorrente deve indicare e dimostrare gli elementi decisivi dai quali risulti l'errore nella qualificazione giuridica compiuta dai giudici di merito.

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