Sentenza del 22/06/2017 n. 1009 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Soggetti IAS adopter - Omessa contabilizzazione di ricavi in relazione a risultati "attendibilmente stimati" - IAS/IFRS 18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la contabilizzazione dei resi librari "a pervenire" negli esercizi 2005 e 2006. E. Editore, soggetto IAS adopter, aveva ridotto i ricavi e rilevato i relativi costi accessori di gestione, deposito, trasporto e spedizione sulla base di stime statistiche attendibili, applicando lo IAS 18. L'Agenzia aveva riconosciuto la correttezza della riduzione dei ricavi, ma aveva recuperato a tassazione i maggiori costi stimati, ritenendoli privi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità previsti dall'art. 109 TUIR. La società sosteneva invece che, per i soggetti IAS, dovesse prevalere la rappresentazione sostanziale prevista dai principi contabili internazionali e che la disciplina transitoria consentisse di applicarla anche agli anni anteriori al 2007.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi della società. In appello, l'Agenzia ha rinunciato al rilievo relativo agli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, riconoscendone la deducibilità secondo la sopravvenuta prassi. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su tale punto e ha respinto il resto dell'appello, confermando la decisione favorevole alla società sui costi collegati ai resi librari. Ha ritenuto applicabile, anche per i periodi anteriori alla riforma IAS, la disciplina transitoria che salvaguarda gli effetti fiscali dei comportamenti fondati sulla corretta applicazione degli IAS. Ha inoltre escluso l'applicabilità, ai soggetti IAS adopter, dei requisiti dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR quando incompatibili con la rappresentazione contabile basata sulla prevalenza della sostanza sulla forma. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 61, legge n. 244 del 2007
Per i periodi d'imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali.
La norma consente di riconoscere, anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della riforma IAS, gli effetti fiscali delle corrette rappresentazioni contabili adottate secondo gli IAS.
Art. 2, commi 1 e 6, D.M. n. 48 del 2009
Per i soggetti IAS assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Conseguentemente, non si applicano le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR incompatibili con tale criterio.
Per i soggetti IAS adopter la rappresentazione di bilancio conforme agli IAS rileva anche fiscalmente; le regole fiscali fondate su criteri formali o sulla verifica autonoma di certezza e obiettiva determinabilità non operano se incompatibili con la rappresentazione sostanziale.
Art. 6, D.M. n. 48 del 2009
Per i periodi d'imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali.
La disposizione attua la disciplina transitoria e impedisce di disconoscere automaticamente, per gli anni anteriori alla riforma, comportamenti contabili corretti secondo gli IAS.
Art. 109, commi 1 e 2, TUIR
Le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio successivo.
La regola generale di competenza e certezza dei componenti negativi non è stata applicata autonomamente ai soggetti IAS quando contrastava con la rappresentazione sostanziale richiesta dai principi contabili internazionali.
IAS 18
Il ricavo è rilevato al momento della vendita se il venditore può effettuare una stima attendibile dei resi futuri, rilevando una passività per i resi basata sull'esperienza e su altri fattori pertinenti.
Quando i resi futuri sono stimabili attendibilmente sulla base dell'esperienza storica e di fattori pertinenti, devono essere considerati già nell'esercizio della vendita, insieme agli effetti economici accessori direttamente connessi.
Art. 112 c.p.c.
L'Agenzia aveva denunciato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e una motivazione apparente; tali censure non hanno condotto all'accoglimento dell'appello.
Art. 1751 c.c.
Il rilievo relativo agli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela è stato definito mediante cessazione della materia del contendere, a seguito della rinuncia dell'Agenzia e del riconoscimento della deducibilità nella prassi successiva.
Massime di principio
- Per un soggetto IAS adopter, la rappresentazione contabile conforme agli IAS può assumere rilevanza fiscale anche quando la disciplina fiscale ordinaria adotterebbe criteri formali diversi.
- La disciplina transitoria IAS può salvaguardare gli effetti fiscali di comportamenti corretti secondo i principi internazionali anche per periodi d'imposta anteriori alla riforma del 2007.
- Quando i resi futuri sono stimabili attendibilmente mediante dati storici, statistiche e altri fattori pertinenti, occorre considerare nell'esercizio della vendita sia la rettifica dei ricavi sia i costi direttamente connessi alla gestione dei resi.
- L'art. 109 TUIR non può essere utilizzato per disconoscere automaticamente costi rappresentati in bilancio secondo gli IAS, se l'applicazione dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità risulta incompatibile con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
- La stima deve essere documentata, coerente e basata su elementi verificabili: l'applicazione degli IAS non consente rilevazioni arbitrarie o prive di attendibilità.
- In caso di rettifiche fiscali riferite a esercizi diversi, devono essere evitati fenomeni di doppia imposizione o di perdita della deduzione, anche mediante gli strumenti di rimborso o compensazione previsti dall'ordinamento.
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