Sentenza del 22/06/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Omessa notifica di atto presupposto - Effetti - Atto conseguente - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata notifica della cartella di pagamento è stata ritenuta idonea a inficiare l'intimazione di pagamento successiva. In linea generale, l'omessa notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto conseguente collegato, poiché viene compromessa la conoscibilità della pretesa e il diritto di difesa del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto, in particolare della cartella di pagamento, sostenendo che tale omissione viziasse l'atto successivo, ossia l'intimazione di pagamento. La contestazione si fonda sul vincolo funzionale e teleologico tra l'atto presupposto e quello conseguente: il destinatario deve poter conoscere validamente la pretesa originaria prima di subirne gli effetti successivi.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo o tributario successivo presuppone necessariamente un atto precedente, la mancata notifica dell'atto presupposto può determinare la nullità dell'atto conseguente.
- La validità dell'intimazione di pagamento dipende, in linea generale, dalla corretta formazione e notificazione della cartella di pagamento o dell'altro titolo su cui essa si fonda.
- Il contribuente può contestare l'atto successivo facendo valere, anche in quella sede, l'omessa notifica dell'atto presupposto, soprattutto quando non ne abbia avuto precedente conoscenza legale.
- L'omessa notifica incide sul diritto di difesa, perché impedisce al destinatario di conoscere tempestivamente la pretesa e di contestarla nei termini previsti.
- La valutazione concreta può dipendere dall'eventuale prova di una conoscenza legale precedente dell'atto presupposto e dalla specifica disciplina applicabile al procedimento.
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