Sentenza del 22/06/2017 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Avviso di accertamento emanato nei confronti della società - Notifica nelle mani del rappresentante legale - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata nelle mani del rappresentante legale della società, poiché, ai fini procedurali, opera il principio di immedesimazione organica tra l'ente e il suo rappresentante. La ricezione da parte del rappresentante legale vale quindi come notifica alla società e non costituisce una notificazione inesistente o invalida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la validità della notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto, riferito a un'obbligazione tributaria della società, non potesse essere notificato personalmente al rappresentante legale, in quanto soggetto distinto e non personalmente obbligato al pagamento del tributo.
Norme richiamate
Art. 145, comma 1, ultima parte, codice di procedura civile
L'art. 145, comma 1, ultima parte, del codice di procedura civile
La norma consente di notificare gli atti destinati alla società nelle mani del suo rappresentante legale, in applicazione del principio di immedesimazione organica tra ente e rappresentante.
Massime di principio
- Gli atti tributari intestati a una società possono essere validamente notificati al suo rappresentante legale, purché questi agisca nella qualità di rappresentante dell'ente.
- La distinzione tra società obbligata al pagamento e rappresentante legale non rende invalida la notifica: il rappresentante riceve l'atto quale organo della società, non come debitore personale.
- Per contestare efficacemente la notifica non è sufficiente sostenere che il rappresentante legale non sia personalmente obbligato; occorre dimostrare, ad esempio, l'assenza dei requisiti formali della notifica, l'erronea individuazione del destinatario o la mancata qualità rappresentativa.
- La regola riguarda la validità procedurale della notificazione e non implica, di per sé, una responsabilità personale del rappresentante per l'obbligazione tributaria della società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →