Sentenza del 22/06/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Rateazione straordinaria - Requisiti - Solvibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego, o comunque la mancata concessione, della rateizzazione straordinaria del debito tributario fino a 120 rate. La questione riguardava l'interpretazione dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1-quinquies, del d.P.R. n. 602/1973, in particolare della condizione di solvibilità del contribuente. La solvibilità deve essere valutata in rapporto al piano di rateazione richiesto e, per le imprese, può risultare dall'indice di liquidità, considerato compatibile con la concessione del beneficio quando compreso tra 0,5 e 1.
La decisione
La rateizzazione straordinaria non costituisce un diritto automatico del contribuente, ma può essere concessa soltanto quando siano dimostrati tutti i requisiti previsti dalla legge. La solvibilità deve essere verificata concretamente e in relazione alla sostenibilità del piano di pagamento. Il principio è ricondotto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20778/2010. Il testo fornito non indica l'esito processuale specifico, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1-quinquies, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"Rateizzazione straordinaria" del debito tributario fino a 120 rate
La concessione della rateizzazione straordinaria è subordinata alla presenza dei requisiti stabiliti dalla norma; non opera automaticamente su semplice richiesta del contribuente.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 20778/2010
La solvibilità del contribuente deve essere valutata in relazione al piano di rateazione concedibile e costituisce una condizione rilevante per la rateizzazione straordinaria.
Massime di principio
- La rateizzazione straordinaria fino a 120 rate richiede la prova concreta dei requisiti normativi e non può essere ottenuta automaticamente.
- La solvibilità non coincide con l'assenza di difficoltà economiche: occorre dimostrare che il contribuente, pur trovandosi in una situazione debitoria, sia in grado di sostenere il piano di pagamento richiesto.
- Per le imprese, l'indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1 costituisce un parametro indicativo di solvibilità ai fini della valutazione della rateizzazione.
- La situazione finanziaria deve essere esaminata in rapporto alla durata e all'importo delle rate richieste; un piano più lungo o più gravoso può richiedere una verifica specifica della sostenibilità.
- In caso di diniego, è opportuno documentare in modo analitico la situazione economica, l'indice di liquidità e la capacità prospettica di pagamento, poiché la valutazione deve basarsi su elementi verificabili.
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