Sentenza del 22/06/2017 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IRPEF - Locazione di immobile ad uso commerciale - Risoluzione del contratto - Canoni non percepiti - Concorso alla formazione della base imponibile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRPEF dei canoni di locazione non effettivamente percepiti, sostenendo che, a causa dell'inadempimento del conduttore o della mancata riscossione, tali somme non dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Per le locazioni di immobili a uso commerciale, i canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio previsto per i redditi fondiari, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, fino a quando il contratto non viene formalmente risolto. La semplice morosità del conduttore non esclude quindi l'imponibilità dei canoni; l'obbligo viene meno, in linea generale, dalla risoluzione del contratto.
Norme richiamate
Articolo 26 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
La norma è stata interpretata nel senso che, per gli immobili locati a uso commerciale, i canoni sono imponibili anche se non riscossi, fino alla risoluzione del contratto. La sola morosità non interrompe l'imposizione.
Massime di principio
- Nelle locazioni di immobili commerciali, il reddito da locazione è normalmente imponibile indipendentemente dall'effettiva riscossione dei canoni.
- La morosità del conduttore, da sola, non consente di escludere i canoni dalla base imponibile IRPEF.
- Per interrompere l'imponibilità dei canoni futuri è normalmente necessario che il contratto venga formalmente risolto, con adeguata documentazione e, ove previsto, registrazione dell'atto.
- La disciplina delle locazioni commerciali differisce da quella delle locazioni abitative, per le quali esistono specifiche regole sulla tassazione dei canoni non percepiti e sull'accertamento dello sfratto.
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