Sentenza del 22/06/2017 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Compensazione del credito - Risorse stanziate - Eccedenza - Inesistenza credito - Non sussiste - Inutilizzabilità credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di recupero è stato ritenuto parzialmente illegittimo. Il credito è stato riconosciuto integralmente esistente, mentre è stata disconosciuta soltanto la compensazione effettuata oltre la quota coperta dalle risorse erariali. In particolare, è stata ritenuta utilizzabile la misura del 47,53% prevista dal decreto ministeriale 4 marzo 2011; la parte eccedente è risultata temporaneamente inutilizzabile per carenza di fondi, non inesistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato dalla società, in presenza di risorse finanziarie statali insufficienti. L’Ufficio aveva considerato inesistente l’intero credito e ne aveva chiesto il recupero integrale. La decisione ha invece distinto tra l’effettiva esistenza del credito, subordinata al sostenimento delle spese agevolabili, e la possibilità di utilizzarlo in compensazione, limitata dalla disponibilità delle risorse stanziate dallo Stato.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 4 marzo 2011
La disponibilità delle risorse finanziarie statali incide sulla misura del credito concretamente utilizzabile, ma la carenza di fondi non comporta l’inesistenza del credito maturato. Nel caso esaminato, soltanto la compensazione eccedente il 47,53% è stata disconosciuta.
Massime di principio
- Nel credito d’imposta per ricerca e sviluppo occorre distinguere tra esistenza sostanziale del credito, determinata dalla presenza dei requisiti e dal sostenimento delle spese agevolabili, e utilizzabilità del credito, che può essere limitata dalle risorse finanziarie stanziate.
- La carenza di copertura finanziaria non trasforma automaticamente un credito esistente in un credito inesistente: può determinare soltanto l’inutilizzabilità, totale o parziale, del credito in compensazione.
- Un atto di recupero che disconosca integralmente il credito può essere illegittimo se l’Amministrazione non separa la quota effettivamente non utilizzabile dalla quota di credito comunque maturata.
- In situazioni analoghe, l’Amministrazione dovrebbe recuperare soltanto la compensazione eccedente il limite di utilizzo previsto dalla disciplina applicabile, riconoscendo l’esistenza del credito per la parte non contestata sotto il profilo dei requisiti sostanziali.
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