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Sentenza

Sentenza del 22/06/2017 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Savona

IRPEF-Comunicazione di irregolarità - Impugnabilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorribilità della comunicazione di irregolarità è stata riconosciuta. Anche se non espressamente menzionata dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, la comunicazione può essere impugnata quando contiene una pretesa tributaria sufficientemente determinata e rende evidente l'interesse del contribuente a ottenere una decisione giudiziale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una comunicazione di irregolarità relativa all'IRPEF, nonostante tale atto non sia espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992. La contestazione si fondava sul fatto che la comunicazione individuava sufficientemente sia l'entità della pretesa fiscale sia le ragioni poste a suo fondamento, determinando quindi un interesse concreto e attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo quando l'atto, pur non espressamente previsto, manifesta una pretesa tributaria concreta e lesiva per il contribuente.

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    La presenza di un interesse concreto e attuale ad agire giustifica l'impugnazione dell'atto, qualora esso individui in modo sufficiente la pretesa e le relative motivazioni.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non rientra formalmente nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, quando produce una lesione concreta e immediata della posizione del contribuente.
  • La comunicazione di irregolarità è ricorribile se contiene una pretesa fiscale sufficientemente determinata, con indicazione dell'importo richiesto e delle ragioni della richiesta.
  • Per valutare l'impugnabilità di un atto tributario occorre verificare non solo la sua denominazione formale, ma anche il suo contenuto sostanziale e l'esistenza di un interesse concreto e attuale ad agire.
  • Non ogni comunicazione dell'Amministrazione finanziaria è automaticamente impugnabile: deve emergere una pretesa tributaria specifica, attuale e potenzialmente lesiva.

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