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Sentenza

Sentenza n. 590/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione: - della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 962/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 28.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 338/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.01.2026 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 28 giugno 2024, notificata al Ministero il 14 ottobre 2024 e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero di riconoscere alla docente euro 2.500,00 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, alle medesime regole applicate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha evidenziato anche l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, la dimensione nazionale e seriale del contenzioso e la natura non essenziale né alimentare del beneficio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e standardizzazione dell’attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; il TAR può ordinare all’amministrazione l’adempimento e adottare misure sostitutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ma la misura può essere negata in presenza di ragioni ostative concrete.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei pertinenti capitoli di bilancio, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sul beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui sorge il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiama l’applicazione dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 alle somme oggetto della condanna.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento o all’attribuzione di un beneficio, il ricorso è fondato quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, definendone i poteri e il termine per l’intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: pur essendo astrattamente applicabile anche nei confronti dell’amministrazione, può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta assicura una forma alternativa di esecuzione e ricorrono ulteriori ragioni ostative, legate alla complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, ai vincoli di bilancio, alla serialità del contenzioso o alla natura non essenziale del beneficio.
  • La complessità dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture amministrative e di soggetti esterni e la necessità di procedure tecniche centralizzate possono costituire ragioni concrete per non applicare l’astreinte, soprattutto quando il ritardo non risulti riconducibile a una volontà elusiva dell’amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione soccombente, l’incarico commissariale può essere svolto senza liquidazione di compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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