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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11809 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG per il 2001, redditi imponibili derivanti dal disconoscimento del riporto di perdite dichiarate per gli esercizi 1998 e 1999. Il recupero era fondato sulla disciplina delle società non operative o di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994. La ricorrente ha inoltre dedotto: l'omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per rispondere alla richiesta di chiarimenti; l'erronea applicazione della disciplina sulle società di comodo; l'insufficienza della motivazione sulla normale operatività della società; l'utilizzo nell'avviso di motivazioni diverse da quelle indicate nel questionario; e la mancata qualificazione della società come operante nel settore sanitario ai sensi del D.P.R. n. 442 del 1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'errata indicazione, nel questionario, di un termine di 15 giorni anziché 60 non avesse leso il diritto di difesa, poiché la contribuente aveva comunque fornito tempestivamente i chiarimenti e l'avviso era stato emesso oltre un anno dopo. Ha considerato inammissibili o infondati i motivi relativi alla natura non operativa della società, rilevando che si trattava prevalentemente di contestazioni dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura relativa ai motivi nuovi dell'avviso e implicitamente respinta quella sulla qualificazione dell'attività sociale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30

    "l'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta"

    La richiesta di chiarimenti deve concedere al contribuente un termine di 60 giorni. Tuttavia, secondo la Corte, l'indicazione di un termine più breve non determina automaticamente la nullità dell'avviso successivo quando non abbia concretamente compresso il diritto di difesa e l'accertamento sia stato emesso dopo il decorso del termine legale.

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 1

    La disciplina delle società non operative o di comodo può trovare applicazione quando la società, sulla base delle circostanze accertate, si trovi in una situazione di normale svolgimento dell'attività e non dimostri adeguatamente l'esistenza di condizioni oggettive che ne abbiano impedito l'operatività.

  • D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, comma 1

    La qualificazione fiscale dell'attività deve essere valutata anche alla luce dei comportamenti concludenti del contribuente; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento del giudice di merito circa l'oggetto sociale, individuato nella locazione e sublocazione di immobili.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. L'omessa pronuncia può essere superata dalla Corte di cassazione quando la questione sia esclusivamente giuridica e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle società di comodo, la verifica della normale operatività e delle cause oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi richiesti costituisce principalmente un accertamento di fatto: in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione, ma occorre evidenziare specifici vizi giuridici o motivazionali.
  • La violazione del termine concesso per rispondere a una richiesta di chiarimenti non comporta necessariamente la nullità dell'accertamento: è rilevante verificare se il contribuente abbia potuto esercitare concretamente il proprio diritto di difesa e se l'avviso sia stato emesso dopo il decorso del termine legale.
  • La mancata autorizzazione amministrativa allo svolgimento di una particolare attività non esclude automaticamente l'operatività della società se il bene o l'attività potevano essere utilizzati secondo l'oggetto sociale dichiarato.
  • Quando si denuncia che l'avviso di accertamento contiene motivazioni nuove rispetto al questionario, è necessario riprodurre o indicare puntualmente il contenuto degli atti da confrontare; in caso contrario, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'oggetto sociale e i comportamenti concretamente tenuti dalla società possono incidere sulla sua qualificazione fiscale, ma la contestazione deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

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