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Sentenza

Sentenza n. 1582/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1664/2025 del 15/04/2025 del Tribunale di Catania – Sezione Seconda – Lavoro;

Giustizia amministrativa202600723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'anno scolastico 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/24, condannando il Ministero all'attribuzione della carta per il valore complessivo di 500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 20 settembre 2025 e risultava passata in giudicato, come da attestazione di segreteria del 24 marzo 2026. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso per ottemperanza, notificato il 20 marzo 2026, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, condizioni necessarie per l'ottemperanza a un titolo diverso da una sentenza della giustizia amministrativa. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'Amministrazione e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per un valore complessivo di 500 euro, oltre agli accessori previsti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale ministeriale, autorizzandolo a delegare un funzionario apicale, con un termine ulteriore di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale all'attribuzione della Carta elettronica.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Determina, secondo il titolo esecutivo, la misura degli accessori dovuti sull'importo della Carta elettronica.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama l'art. 16, comma 6, l. 412/1991 ai fini della determinazione degli accessori riconosciuti nel titolo esecutivo.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese processuali e della loro distrazione.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia rimasta inadempiente rispetto all'obbligo conformativo o di condanna derivante dal titolo.
  • Per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è necessario comprovare il passaggio in giudicato del titolo; tale requisito non è richiesto nello stesso modo per le sentenze della giustizia amministrativa, secondo la distinzione richiamata dal giudice.
  • La proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine è rispettato quando il ricorso sia notificato dopo la sua scadenza.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine per l'intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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