Ordinanza n. 411/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell'articolo 56 cpa, 1) del provvedimento prot. 110313 del 18 Dicembre 2025, notificato in data 19 Dicembre 2025, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Demanio, Abusivismo e attività produttive del Comune di Castel Volturno, ha disposto la decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad insegna “Le Chic” prot. 16755 del 9 Aprile 2019 e della Segnalazione Certificata di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande ad insegna “CASA SIANO” prot. 56370 del 26 Settembre 2022, per mancanza di agibilità disponendo di non praticare le attività in argomento in quanto trattasi di locali inidonei all'esercizio di qualsivoglia attività commerciale; 2) del provvedimento prot. 93464/2025 del 12 Novembre 2025 notificato in data 19 Dicembre 2025, con il quale del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Demanio, Abusivismo del Comune di Castel Volturno ha revocato la SCA prot. 85885 del 20 Ottobre 2023 e dichiarato inefficaci la CILA prot. 77408 del 14 Settembre 2023, la CILA prot. 55287 del 31 Ottobre 2017 e la SCIA prot. 50622 del 10 Ottobre 2017; 3) del provvedimento prot. 110285/2025 del 18 Dicembre 2025 notificato in data 19 Dicembre 2025, con il quale del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Demanio, Abusivismo del Comune di Castel Volturno ha revocato la SCA prot. 32337 del 25 Maggio 2022 e dichiarato inefficace la CILA prot. 15151 del 31 Marzo 2021; 4) di ogni altro preordinato, connesso e/o conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui l'atto di avvio del procedimento prot. 90415 del 29 Ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di decadenza, revoca e dichiarazione di inefficacia di SCIA, SCA e CILA, con divieto di prosecuzione delle attività commerciali per asserita mancanza di agibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare anche monocratica, tre provvedimenti del Comune di Castel Volturno adottati nel novembre e dicembre 2025. Il primo ha disposto la decadenza di una SCIA per l’attività commerciale e di una SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, rilevando la mancanza di agibilità e ritenendo i locali inidonei all’esercizio di qualsiasi attività commerciale. Gli ulteriori provvedimenti hanno revocato due segnalazioni certificate di agibilità e dichiarato inefficaci diverse CILA e una SCIA. È stato inoltre impugnato l’atto di avvio del procedimento e ogni atto connesso o conseguenziale. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla società, né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, mantenere invariata la situazione di fatto nelle more della decisione di merito, anche per consentire ulteriori approfondimenti sulla controversia e sull’eventuale incidenza del sopravvenuto diniego di condono. Ha quindi sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, consentendo la prosecuzione delle attività commerciali esercitate da lungo tempo nei locali. L’ordinanza non definisce il merito della legittimità degli atti comunali; la trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica dell’1 luglio 2026. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata differita alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il TAR ha esaminato e accolto la domanda cautelare incidentale, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
art. 56 c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto misure cautelari anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.; l’ordinanza è stata tuttavia adottata a seguito della camera di consiglio e richiama espressamente l’art. 55 c.p.a.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, risulti opportuno preservare la situazione di fatto sino alla definizione del giudizio di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta per consentire ulteriori approfondimenti sulla fattispecie, compresa la possibile incidenza di un provvedimento amministrativo sopravvenuto rilevante per la controversia, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
- Quando gli atti impugnati impediscono la prosecuzione di attività commerciali esercitate da lungo tempo, il giudice può disporne cautelarmente la sospensione per mantenere provvisoriamente la continuità dell’attività, in attesa della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →